Notifica postale del ricorso in cassazione inesistente senza avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 10843 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. La mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il procedimento notificatorio non può dirsi perfezionato né in presenza della sola prova della spedizione, né dell’accettazione dell’atto da parte dell’Ufficio notifiche, né in assenza di risultanze presso il sistema informativo della Corte.
Il Fatto
Con tre distinti avvisi di accertamento, notificati il 22 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito complessivo di una contribuente ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, sulla base del riscontro di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva. La rettifica, operata ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, muoveva dalla dichiarazione di un reddito pari a zero e accertava maggiori redditi per ciascun anno.
Dopo infruttuosi tentativi di accertamento con adesione e mediazione, la contribuente proponeva tre ricorsi davanti alla C.t.p. di Trieste. Seguivano l’appello dell’Ufficio e l’appello incidentale della contribuente, rigettati dalla C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia con sentenza n. 313/11/2015. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare e assorbente un vizio del procedimento notificatorio. Dagli atti risultano soltanto la prova documentale della spedizione a mezzo del servizio postale ex art. 149 cod. proc. civ. e l’accettazione, da parte dell’Unep della Corte d’appello di Roma, dell’atto di cui l’Avvocatura generale dello Stato aveva richiesto la notificazione.
Manca, tuttavia, la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata da parte della destinataria. Il procedimento notificatorio non risulta perfezionato: nessuna documentazione è presente nel fascicolo cartaceo o in quello telematico, né dalle ricerche effettuate dalla cancelleria presso il sistema informativo della Corte emerge alcun avviso di ricevimento.
Su questa base la Corte richiama i propri principi, secondo cui, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, la notifica postale si perfeziona con la consegna del plico al destinatario. La prova di tale consegna è data dall’avviso di ricevimento, che va allegato all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. La relativa mancanza impone la declaratoria di inammissibilità per inesistenza della notifica, come già affermato da Cass. n. 20778 del 2021.
Di qui una conseguenza processuale ulteriore: l’inesistenza della notifica non ammette rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., perché non si è instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della contribuente. Ne deriva che nulla si provvede sulle spese di giudizio. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
La Corte esamina infine il profilo del contributo unificato: risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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