Controllo Corte conti su bilanci AOUP: criticità e piano di efficientamento (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 28 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità delle gestioni, finalizzato all’adozione di effettive misure correttive a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria. L’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese o della violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione comporta, per l’amministrazione interessata, l’obbligo di adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri, con conseguente preclusione, in caso di inadempimento, dell’attuazione dei programmi di spesa non coperti. Il principio di continuità degli esercizi finanziari impone che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato le relazioni-questionario redatte dal Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico sui bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022. L’attività rientra nel programma dei controlli istituzionali approvato dalla Sezione e nelle linee guida della Sezione delle autonomie. L’istruttoria, avviata dal magistrato istruttore, ha richiesto documentazione integrativa e chiarimenti, culminando nella relazione di deferimento e nella convocazione dell’adunanza pubblica.
I bilanci del triennio chiudono in utile, ma in costante contrazione: il risultato d’esercizio passa da euro 389.197 nel 2020 a euro 165.413 nel 2021 e a euro 77.061 nel 2022. L’Azienda ha depositato in adunanza una relazione di chiarimento con le controdeduzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la base giuridica del controllo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, che ha qualificato il sindacato come verifica della conformità delle complessive gestioni alle regole contabili e finanziarie, in prospettiva dinamica e funzionale all’adozione di misure correttive. Il controllo si colloca su un piano distinto rispetto a quello sulla gestione amministrativa ex art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed è compatibile con l’autonomia regionale in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria.
Sul piano dei fatti di gestione, la Corte rileva numerose criticità. I crediti verso la Regione ammontano a euro 116.733.970 al 31 dicembre 2022, di cui euro 46.927.856 ascrivibili a esercizi precedenti e euro 14.350.215 relativi al 2018 e anni pregressi; la Sezione invita a un’accurata analisi sull’insolvenza e alla riscossione, per evitare la rappresentazione di partite prescritte o inesigibili. Analoghe perplessità riguardano l’anzianità dei debiti verso le altre aziende sanitarie.
In materia di spesa per il personale, dalle tabelle prodotte in controdeduzioni emerge il superamento dei limiti previsti dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 e dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, con sforamenti quantificati per il 2021 e il 2022. La Sezione rileva altresì il mancato rispetto del limite dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 sul costo del personale flessibile, nonché la divergenza tra gli importi indicati nelle diverse tabelle.
La Corte esamina poi il Fondo rischi e oneri, evidenziando che la Nota integrativa menziona un allegato analitico del contenzioso che di fatto non è presente. Dalle indicazioni dell’Avvocatura emerge un rischio di soccombenza elevato per la responsabilità medica e medio per le altre controversie; taluni contenziosi di importo rilevante superano la capienza del fondo. La Sezione invita a monitorare costantemente il contenzioso e ad adeguare gli accantonamenti.
Quanto al Piano di efficientamento e riqualificazione 2019-2021, l’iter di approvazione non si è mai concluso, prima per la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2017, poi per l’emergenza pandemica che ne ha sospeso l’applicazione. La Corte prende atto dei chiarimenti resi in contraddittorio, ma rileva che nulla è stato riferito sulla ripresa delle attività dopo la cessazione dell’emergenza. Il controllo si conclude con l’invito all’adozione delle misure correttive.
Nota della Redazione
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