Sei scatti stipendiali: difetto di giurisdizione contabile sul TFS (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 50 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulla domanda di riliquidazione dell’indennità di buon uscita con la maggiorazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, conv. con modif. in l. n. 472/1987. Tale istituto non ha natura pensionistica, ma appartiene al rapporto di servizio, con la conseguenza che le relative controversie spettano al giudice del rapporto di lavoro e, per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato, al giudice amministrativo. La domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico è invece inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., quando risulti che l’INPS ha già incluso il beneficio nella liquidazione della pensione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia penitenziaria, è stato collocato in quiescenza a domanda con decorrenza dal 01/08/2018, dopo 41 anni e 10 mesi di servizio utile. Egli lamenta il mancato riconoscimento di sei scatti stipendiali, previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, sia nella liquidazione del trattamento di fine servizio sia nel calcolo della pensione. Chiede pertanto la rideterminazione dell’indennità di buon uscita, mediante inclusione dei sei scatti nella relativa base di calcolo, e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico.
L’INPS eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda relativa al TFS e ne deduce comunque l’infondatezza nel merito, per la non estensibilità del beneficio e per la sua inapplicabilità al collocamento in congedo a domanda, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. Sulla domanda di riliquidazione della pensione l’Istituto rileva che il beneficio era già stato incluso, con conseguente difetto di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice contabile affronta la domanda di riliquidazione del T.F.S. con il riconoscimento della maggiorazione dei sei scatti. La Corte osserva che, conformemente all’eccezione dell’INPS e all’adesione della parte ricorrente in udienza, non sussiste la propria giurisdizione su tale materia.
Il passaggio centrale è la qualificazione dell’istituto: i sei scatti non sono pensionistici, ma propri del rapporto di servizio. Le relative controversie appartengono dunque al giudice del rapporto di lavoro e, nel caso in esame, al giudice amministrativo attraverso il TAR territorialmente competente, essendo pacifico che il rapporto di impiego del ricorrente rientra nel regime di diritto pubblico non contrattualizzato. Richiama, ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 2/2016 e Cass., SS.UU., n. 22807 del 20/10/2020.
Quanto alla domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico, la Corte rileva che esso è stato comunque liquidato dall’INPS con l’inclusione del beneficio invocato. Dal prospetto di liquidazione emerge che i sei scatti figurano sotto la voce “IMPORTO BENEFICI D.L. 165/97 Art. 4”, nella misura di € 1.398,17.
Deve quindi prendersi atto che il ricorso, per questa parte, è stato proposto in sostanziale originaria carenza di interesse ad agire, a monte della rinuncia operata dalla parte ricorrente all’udienza del 14/5/2025. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità ex art. 100 c.p.c., con richiamo di Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 3/2016 e Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 281/2021.
Le pronunce preliminari in rito giustificano, ex art. 31, comma 3, del Codice della giustizia contabile, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. La Corte dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di ricalcolo dell’indennità di buonuscita, in favore del giudice amministrativo, e per il resto dichiara il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.