Controllo sui bilanci Asl: flussi di cassa e trasferimenti regionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 140 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, accertano la regolarità dei documenti contabili e ne evidenziano i profili critici, con obbligo per l’ente di adottare i provvedimenti correttivi. L’assegnazione del fondo sanitario regionale operata “a rendiconto” tramite rimodulazione finale a saldo zero, pur consentendo l’equilibrio di bilancio, determina un difetto informativo del conto economico, che non evidenzia se la gestione abbia prodotto utili o perdite. Il trasferimento delle somme al Servizio sanitario regionale non si esaurisce nel versamento alla Gestione sanitaria accentrata, ma impone di corrispondere alle singole aziende i fondi necessari al loro funzionamento nei modi e nei tempi dell’art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013. L’azienda deve rappresentare in nota integrativa i flussi di cassa dei trasferimenti regionali, con riscontro documentale, secondo i principi contabili di universalità e integrità di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011. Il limite di spesa per il personale dell’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35/2019 opera a livello regionale aggregato.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Lazio ha esaminato i bilanci d’esercizio 2023 e 2024 dell’azienda sanitaria locale Roma 4, unitamente alle relazioni-questionario del Collegio sindacale, alle note integrative e alle relazioni sulla gestione. L’istruttoria ha riguardato anche la Regione, impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e nel percorso attuativo della certificabilità dei bilanci.
Dopo le note istruttorie e le memorie dell’Azienda, la questione è approdata all’adunanza pubblica del 25 novembre 2025. Il thema decidendum concerne la corretta contabilizzazione e rappresentazione dei flussi di cassa dei trasferimenti regionali, le operazioni di riconciliazione tra l’azienda, la Gestione sanitaria accentrata e la Regione, nonché l’utilizzo efficiente delle risorse PNRR.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro delle assegnazioni. Il fondo sanitario indistinto 2023 è stato ripartito in via definitiva con deliberazione regionale n. 611 e quello 2024 con la n. 295, con rimodulazioni di quota capitaria. La Corte rileva che l’assegnazione “a rendiconto” ha consentito all’azienda di chiudere in pareggio, per effetto di una rimodulazione finale che adegua i ricavi da trasferimento prima della chiusura del rendiconto.
Tale meccanismo, osserva la Sezione, produce un difetto informativo del conto economico: il documento non evidenzia se la gestione abbia prodotto utili o perdite, né se le eventuali perdite derivino da difficoltà gestionali o da un difetto di valutazione nell’assegnazione del fondo. Si raccomanda pertanto di dare conto, nei documenti di bilancio, delle differenze tra previsioni e risultanze, al netto delle rimodulazioni finali, trattandosi di aspetto irrinunciabile della rendicontazione.
Sul versamento dei contributi, la Corte richiama l’art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013, che impone di erogare il 95 per cento delle somme entro la fine dell’anno e il saldo entro il 31 marzo successivo. L’azienda e la Regione avevano opposto che la disposizione riguarda l’erogazione al Servizio sanitario regionale e non i successivi trasferimenti alle singole aziende. La Sezione respinge la tesi: la Gestione sanitaria accentrata gestisce direttamente solo la quota di finanziamento ad essa assegnata e non può esimersi dal trasferire agli altri enti l’intero importo previsto, con le modalità e tempistiche della norma, come conferma l’art. 23 del d.lgs. n. 118/2011. La Sezione raccomanda di rappresentare in nota integrativa il rispetto di tale condizione, con adeguato riscontro dei flussi, anche quando intervengano soggetti terzi nei pagamenti.
Quanto alle riclassificazioni, il credito per ripiano perdite è risultato insussistente al 31 dicembre 2024 ed è stato ricondotto a credito per quota FSR, mentre un debito verso la Regione è stato riclassificato tra i crediti correnti. La Corte ravvisa in tali operazioni l’evidenza di una incerta gestione dei fondi di cassa, riflessa nelle difficoltà di rispetto della disciplina dei trasferimenti. Prende atto del miglioramento della tempestività di approvazione del bilancio 2024 e della riduzione delle proroghe contrattuali, raccomandando il monitoraggio dei crediti e la pubblicazione dei dati sulla tempestività dei pagamenti.
Sulla spesa per il personale, richiamato il principio di diritto della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2025/QMIG, la Corte sottolinea la natura aggregata del vincolo e l’esigenza che la Regione svolga valutazioni complessive in sede di bilancio consolidato. Da ultimo, sull’intramoenia e sul PNRR la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti, raccomandando il rispetto delle scadenze e la trasparenza nella gestione delle risorse assegnate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.