Inadeguato il sistema dei controlli interni dell’ente locale nel triennio 2020-2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 195 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali è inadeguato, ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUEL, quando l’omissione del controllo di gestione e del controllo sugli equilibri finanziari, la mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con gli organismi partecipati e l’omessa ricognizione periodica dei servizi pubblici locali privano l’ente degli strumenti idonei a garantire il rispetto delle regole contabili e l’equilibrio di bilancio. Tale inadeguatezza costituisce presupposto costitutivo per l’applicazione della sanzione pecuniaria agli amministratori responsabili. La carenza di personale non configura causa di forza maggiore né impedimento oggettivo, ma indice di programmazione del fabbisogno non coerente con i vincoli normativi. La parziale adeguatezza rilevata per l’annualità successiva non sana le criticità delle annualità pregresse.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha verificato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un ente locale, ai sensi dell’art. 148 TUEL, con riferimento agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. L’ente, obbligato alla trasmissione del referto annuale sul sistema dei controlli interni, ha inviato i questionari previsti dalle linee guida della Sezione delle Autonomie.

Dall’analisi dei referti è emersa la necessità di ulteriori elementi istruttori. La Sezione ha indirizzato note di chiarimento e ha acquisito documentazione integrativa, compreso un supplemento relativo agli obblighi di ricognizione periodica dei servizi pubblici locali. La questione arriva all’esame della Sezione per accertare se il sistema dei controlli interni dell’ente sia adeguato ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio.

La Motivazione della Corte

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che l’adozione esclusiva del campionamento casuale semplice, pur astrattamente valida, non soddisfa il dettato dell’art. 147-bis, comma 2, TUEL, che prescrive motivate tecniche di campionamento. La norma impone un approccio basato sull’analisi del rischio, idoneo a intercettare fenomeni distorsivi specifici. L’unico report annuale in luogo dei tre previsti dal regolamento è stato motivato con l’avvicendamento del segretario generale, circostanza che non costituisce esimente rispetto all’obbligo regolamentare.

Sul controllo di gestione, l’ente ha dichiarato di non aver trasmesso il referto ex art. 198-bis TUEL per gli anni 2020 e 2021 per carenza di personale. La Sezione esclude che la carenza di risorse umane configuri causa di forza maggiore. L’omessa attivazione del controllo per tre annualità consecutive integra una grave irregolarità ai sensi dell’art. 148 TUEL, poiché priva gli organi di indirizzo e di revisione dei dati necessari alla verifica degli equilibri di bilancio.

Sul controllo sugli equilibri finanziari, l’ente non ha predisposto i report trimestrali previsti dal regolamento, sostituendoli con il monitoraggio della competenza, dei residui e della cassa e con i pareri di regolarità contabile. La Sezione osserva che il parere di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria non sono fungibili con il controllo sugli equilibri: i primi riguardano singoli atti di spesa, il secondo impone una verifica periodica dell’andamento complessivo tra entrate e spese.

Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione rileva la mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con la partecipata in liquidazione, con un disallineamento di oltre 570.000 euro. L’approvazione del bilancio finale di liquidazione senza adeguati accantonamenti viola i postulati di veridicità, attendibilità e prudenza e ha consentito l’emersione di una sopravvenienza passiva occulta. L’estinzione per confusione non sana le irregolarità gestionali pregresse.

Quanto alla ricognizione dei servizi pubblici locali ex art. 30 d.lgs. 201/2022 per il 2023, l’ente ha ammesso che le verifiche non hanno ricevuto approvazione consiliare. La Sezione rileva una grave anomalia documentale: la relazione del responsabile finanziario richiama note protocollate in date future.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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