Revoca del rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 338 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, il parere medico-legale richiesto dal giudice è condivisibile quando sia fondato su attendibili elementi di fatto ricavabili dalla documentazione in atti, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato. La parte che intenda contestarne gli esiti non può limitarsi a una generica istanza di rinnovo della consulenza, ma deve riversare in atti elementi idonei a confutarne l’iter logico-argomentativo. In difetto, l’istanza di rinnovo è infondata e non può trovare accoglimento. Il requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa va accertato con riferimento alla data del collocamento a riposo.

Il Fatto

Una docente di scuola secondaria aveva chiesto nel 2000 la pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, per infermità non dipendenti da causa di servizio. La CMO competente, pur riconoscendo le patologie, aveva escluso i presupposti di legge, ravvisando la capacità di svolgere altra attività lavorativa; l’amministrazione scolastica aveva quindi respinto la domanda. L’interessata aveva adito la Corte dei conti. Dopo il suo decesso, il giudizio è stato riassunto dal coniuge ed erede.

La prima riassunzione è stata dichiarata inammissibile per mancata notifica; la sentenza è stata poi annullata con rinvio. Con nuovo ricorso del 2017 il coniuge ha proseguito la pretesa, dalla data del pensionamento fino al decesso della dante causa. L’INPS si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza per difetto del requisito dell’assoluta e permanente inabilità.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio affidando alla ASL NA 1 Centro l’accertamento, con riferimento alla data del collocamento a riposo, della sussistenza del requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’organo peritale, riunitosi in collegio, ha espresso parere esclusivamente sulla base della documentazione depositata, escludendo che all’epoca della domanda e del collocamento a riposo la richiedente versasse in tale condizione.

La Corte ha ritenuto il parere pienamente condivisibile, perché fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto. Il collegio ha valorizzato in particolare il verbale della CMO e la sostanziale stabilità del quadro clinico.

Quanto alla richiesta di rinnovo della consulenza, formulata da parte ricorrente per asserita carenza di motivazione, il giudice l’ha respinta. Il ricorrente non ha controdedotto né ha riversato in atti elementi idonei a confutare l’iter argomentativo o gli esiti del parere, limitandosi a una istanza generica ed infondata. Tale richiesta, in quanto tale, non può trovare accoglimento.

Il ricorso in riassunzione è stato quindi respinto, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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