Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 154 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, l’obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni mobili o alle materie per i quali egli non abbia il debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. La qualificazione del conto come conto del consegnatario, operata sulla base del modulo compilato, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale iscritto al n. 196775/23, presentato dall’agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2023 e qualificato come conto del consegnatario di beni. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La gestione oggetto del conto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. La Procura regionale ha quindi concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, e la Sezione è stata chiamata a verificare se sussistesse effettivamente l’obbligo di resa.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione sostanziale del conto, non dalla sua veste formale. Il prospetto presentato è materialmente conforme al Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, ma la riconduzione al modello non basta a farne un conto del consegnatario in senso proprio.
Il punto decisivo è di ordine normativo. L’obbligo di resa del conto del consegnatario presuppone il debito di custodia sui beni mobili o sulle materie oggetto della gestione, disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, richiamato per gli enti locali dall’art. 93 TUEL. Nel caso concreto tale presupposto difetta.
La Corte dichiara espressamente di aderire alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamando la propria Sez. Piemonte n. 217/2018, la Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, la Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, la Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e la Sez. Calabria n. 323/2013. Secondo tale orientamento, per i beni suddetti non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Da ciò consegue l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia è di rito, e pertanto nulla è disposto per le spese.
Nota della Redazione
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