Verifica contabile delle spese elettorali delle formazioni politiche per le elezioni comunali 2025 di Aosta: regolarità dei rendiconti e rispetto dei limiti di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 21 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti esercita un controllo di legittimità e regolarità sui rendiconti delle spese elettorali presentati dalle formazioni politiche per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012. Tale controllo è volto ad accertare l’ammissibilità e l’effettività delle spese, la loro inerenza alla campagna elettorale sotto il profilo temporale e oggettivo, l’esistenza di idonea documentazione di supporto nonché la specificazione di sufficienti fonti di finanziamento. Il deposito del consuntivo oltre il termine di legge, ove riconducibile a “mero ritardo”, non configura una violazione sanzionabile. Le spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 sono computate forfettariamente nella misura del 30% delle sole spese ammissibili e documentate.
Il Fatto
In occasione delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2025, con turno di ballottaggio il 12 ottobre 2025, per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Aosta, unico comune valdostano con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Presidente della Sezione di controllo per la Valle d’Aosta ha costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali. Il Collegio ha avviato l’istruttoria richiedendo ai rappresentanti delle undici liste partecipanti la trasmissione del conto consuntivo delle spese sostenute e delle correlate fonti di finanziamento. Otto liste hanno adempiuto nel termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale; tre liste hanno trasmesso i rendiconti in ritardo, ritenuto dal Collegio riconducibile a “mero ritardo”. Ha inoltre presentato spontaneamente un proprio rendiconto la coalizione tra cinque liste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’applicabilità della normativa statale (art. 13, legge n. 96/2012) all’ordinamento speciale valdostano, confermando l’indefettibilità delle proprie funzioni di controllo e referto in ragione della loro natura giuridica, corrispondente alle attribuzioni dell’art. 100 Cost. e ontologicamente differenziata rispetto alle funzioni della Commissione di garanzia regionale. Nel merito, l’attività istruttoria ha riguardato la correttezza della sottoscrizione dei rendiconti, l’ammontare e la natura delle fonti di finanziamento, il rispetto del limite massimo di spesa, determinato in euro 28.590,00, e la riconducibilità delle spese alle tipologie dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 515/1993. Per dieci liste e la coalizione sono state necessarie acquisizioni istruttorie, in contraddittorio, relative a carenze informative concernenti la tracciabilità dei pagamenti, l’inerenza delle spese e la copertura dei valori forfettari. In tutti i casi i chiarimenti prodotti sono risultati esaustivi. Il Collegio ha accertato che tutte le liste hanno rispettato il limite massimo di spesa e ha riscontrato la sostanziale regolarità dei rendiconti, la piena corrispondenza tra le spese dichiarate e le fonti di finanziamento e l’assenza di somme erogate da enti pubblici. L’ammontare complessivo delle spese sostenute è stato di euro 104.915,26, a fronte di finanziamenti per euro 105.818,91, con una prevalenza di fondi propri. Il Collegio ha quindi ritenuto di non formulare osservazioni sui singoli rendiconti, limitandosi a raccomandazioni per il rispetto dei termini e a segnalazioni sulle imprecisioni riscontrate.
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Nota della Redazione
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