Motivazione analitica necessaria per partecipazioni societarie secondo la Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 262 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui una pubblica amministrazione acquisisce partecipazioni in una società già costituita deve recare una motivazione analitica e non apodittica in ordine alla stretta necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali. L’onere è assolto solo se l’ente dà conto delle ragioni per le quali gli ordinari strumenti di raccordo interistituzionale e il ricorso alle centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, non siano sufficienti. È inoltre necessaria l’esplicitazione delle ragioni della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione dei servizi, nonché la ponderazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. La motivazione tautologica o meramente ripetitiva del dato legale giustifica parere negativo ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016.
Il Fatto
Un comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui aveva disposto l’acquisto di azioni di una società partecipata da altri enti locali, qualificata dall’ANAC come centrale di committenza. L’operazione mirava a dotare l’ente di un servizio di committenza e di alcuni servizi strumentali, tra cui quelli informatici e il supporto alla partecipazione a procedure di finanziamento pubblico.
La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, che attiva il controllo della Corte dei conti sulla motivazione dell’atto di acquisizione. La Sezione ha quindi esaminato la deliberazione secondo i parametri di legge, concludendo con parere negativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro del controllo richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG e distinguendo i parametri di conformità a legge da quelli di sana gestione finanziaria. Il punto centrale è l’onere motivazionale: esso non è assolto quando l’atto contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche, come già affermato dalla stessa Sezione.
Sul vincolo tipologico e finalistico, la Corte richiama l’art. 4 TUSP e il divieto di acquisire partecipazioni in società non strettamente necessarie. La riconducibilità dell’attività alle categorie di legge va esaminata alla luce della infungibilità dello strumento societario rispetto ad altri moduli organizzativi, secondo un indirizzo consolidato della Sezione e di altre Sezioni regionali, in linea con la Corte cost. n. 86/2022.
La motivazione è giudicata carente su tre fronti. Quanto al dichiarato rapporto continuativo con una centrale di committenza, l’ente omette di considerare che l’art. 62, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante non qualificata di rivolgersi all’elenco ANAC; la stessa società, peraltro, sarebbe tenuta a prestare il servizio se assegnataria d’ufficio. Quanto ai servizi informatici e agli altri servizi strumentali, resta obliterata la comparazione tra esternalizzazione e autoproduzione. Quanto alla partecipazione a progetti finanziati con risorse pubbliche, non si chiarisce perché i rapporti di cooperazione non possano essere gestiti con gli ordinari strumenti di raccordo interistituzionale.
Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la delibera si limita ad attestare l’esame dei bilanci e l’assenza di rischi, senza ponderare la situazione prospettica della società. Talune affermazioni sono tautologiche o contraddittorie, come quella sulla gratuità delle prestazioni, smentita dal riconoscimento dei compensi per le attività affidate. Infine, la Sezione rileva l’assenza di corrispondenza tra motivazione e dispositivo, che non richiama né le finalità istituzionali perseguite né l’instaurarsi di un rapporto di in house providing.
Nota della Redazione
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