Spese per assunzioni di professionalità sociali finanziate dal FNA escluse dalla soglia di capacità assunzionale (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 10 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le risorse del Fondo per le non autosufficienze destinate, ai sensi del DPCM 3 ottobre 2022, alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali per l’implementazione dei Punti Unici di Accesso costituiscono risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020. Esse sono escluse dal calcolo dei valori soglia di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019 nei limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito. L’esclusione opera pro-quota in caso di finanziamento parziale. È onere dell’ente dimostrare la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione.
Il Fatto
L’ANCI, nella sua qualità di componente rappresentativa dei Comuni nell’ambito della Conferenza unificata, ha rivolto alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, come modificato dall’art. 10-bis del d.l. n. 113/2016.
Il quesito concerne la possibilità di escludere dal computo degli spazi assunzionali la spesa per le assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali, finalizzate al potenziamento dei Punti Unici di Accesso, quando queste siano integralmente finanziate dalle risorse del Fondo per le non autosufficienze, allocate e vincolate dal DPCM 3 ottobre 2022 e dai successivi decreti di riparto. Il dubbio interpretativo investe la corretta applicazione dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020 in materia di neutralizzazione delle cosiddette assunzioni eterofinanziate.
La Motivazione della Corte
La Sezione delle autonomie verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti di legittimazione soggettiva e oggettiva. Sotto il primo profilo, la richiesta dell’ANCI è ammissibile perché l’ente risulta legittimato in via diretta ai sensi dell’art. 10-bis del d.l. n. 113/2016, che consente alle componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione centrale. La funzione è inquadrata come nomofilachia preventiva, attivabile da soggetti tassativamente individuati.
Quanto alla legittimazione oggettiva, la questione verte sulla corretta interpretazione delle disposizioni che determinano la capacità assunzionale degli enti locali, strumento di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. La spesa di personale costituisce componente strutturalmente rigida della spesa corrente e il sistema dei valori soglia introdotto dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019 rappresenta un indice di sostenibilità finanziaria volto a correlare la dinamica della spesa alla capacità dell’ente.
Nel merito, la Corte richiama la norma eccezionale dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, di stretta interpretazione, che introduce un principio di neutralizzazione contabile per le spese di personale finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa. La ratio è evitare che il meccanismo del valore soglia ostacoli l’attuazione di politiche pubbliche finanziate da risorse statali o di altri livelli di governo.
La Sezione qualifica le risorse del Fondo per le non autosufficienze come finanziamenti esterni rispetto all’ente locale che assume: traggono origine da stanziamenti statali vincolati e sono trasferite alle Regioni e successivamente agli ATS secondo i criteri di riparto. La destinazione espressa del DPCM 3 ottobre 2022 alle assunzioni di professionalità sociali soddisfa il requisito della previsione normativa richiesto dalla disposizione.
L’esclusione opera, tuttavia, solo per il periodo in cui il finanziamento è garantito e richiede che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla spesa per le nuove assunzioni, in conformità ai piani di trasferimento e ai criteri di riparto. In presenza di tali presupposti risulta legittima l’esclusione degli effetti dal calcolo dei valori soglia di sostenibilità della spesa di personale.
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Nota della Redazione
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