Controllo bilancio azienda sanitaria: perdita Covid e sforamento tetti personale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 71 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, il rispetto dei limiti di spesa statali per il personale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica cui le regioni e gli enti del servizio sanitario devono adeguarsi. La legge regionale o l’atto amministrativo regionale non possono introdurre deroghe più permissive di quelle fissate dal legislatore statale, residuando agli enti solo la scelta della misura della riduzione entro il limite complessivo del 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno di riferimento. Il mancato rispetto dei tetti di spesa per il personale, pur non traducendosi in un giudizio di responsabilità, integra un rilievo di legittimità che la Sezione regionale è tenuta a segnalare nell’esercizio della funzione di controllo. La copertura regionale della perdita d’esercizio non sana il superamento dei vincoli di spesa.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo ha esaminato la documentazione contabile relativa al bilancio di esercizio 2021 di un’azienda sanitaria locale, con particolare riguardo alla relazione-questionario dell’organo di revisione, alla nota integrativa, alla relazione sulla gestione e al parere del collegio sindacale. Il controllo ha richiesto un approfondimento istruttorio, rivolto anche all’area sanità e sociale della Regione, i cui riscontri sono stati acquisiti.
Il bilancio chiude con una perdita di esercizio di euro 6.269.821,57, in miglioramento rispetto alla perdita dell’esercizio precedente. La perdita è coperta mediante contributi e anticipazioni regionali. La questione sottoposta al giudice contabile riguarda la regolarità degli equilibri e il rispetto dei vincoli di spesa, in particolare per il personale e per l’assistenza farmaceutica.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalle risultanze economico-patrimoniali. Il valore della produzione cresce di euro 50,8 milioni, per effetto soprattutto dei contributi in conto esercizio e dell’utilizzo di quote inutilizzate di contributi vincolati. I costi della produzione aumentano del 6,2 per cento, con un incremento rilevante della voce accantonamenti, legato alla revisione dei sinistri e alla rivalutazione del rischio di soccombenza. Sul piano patrimoniale, alla crescita dell’attivo circolante corrisponde un incremento dei fondi per rischi e oneri e dei debiti.
Quanto alla spesa farmaceutica, la Corte prende atto dell’incremento, dovuto soprattutto ai farmaci oncoematologici, ma rileva che gli obiettivi regionali risultano raggiunti, come confermato dall’area sanità e sociale. Il limite dei dispositivi medici in distribuzione per conto risulta superato di un importo contenuto, ma è considerato raggiunto per effetto della valutazione congiunta con il limite dei farmaci in distribuzione per conto.
Il nucleo centrale della motivazione riguarda il personale. Dai dati del questionario non risulta rispettato né il limite riferito alla spesa 2018 previsto dall’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019, né quello riferito alla spesa 2004 di cui all’art. 2, comma 71, legge n. 191/2009. L’azienda oppone il rispetto dei tetti determinati dalla Regione; la Sezione ne prende atto, ma ribadisce la necessità di costante attenzione ai limiti statali in sede di determinazione del fabbisogno.
Analogo rilievo riguarda il lavoro flessibile. L’incidenza della spesa per contratti a tempo determinato, convenzioni e collaborazioni coordinate e continuative rispetto al 2009 risulta del 152,24 per cento, ben oltre il limite del 50 per cento fissato dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010. La Corte richiama la propria precedente deliberazione sul bilancio 2020 e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 182/2011 e n. 173/2012): le disposizioni in materia costituiscono principi generali di coordinamento della finanza pubblica, rispetto ai quali residua solo la scelta della misura della riduzione. Le deroghe regionali, pur autorizzate, non possono quindi prevalere sul limite statale. Da qui il rilievo del mancato rispetto del tetto.
Sugli altri profili — crediti vetusti, servizio assicurativo, transazioni sul contenzioso, crescita dei debiti verso fornitori, fondo interessi moratori, progetti PNRR e fondo rischi — la Corte formula raccomandazioni, in particolare per il recupero dei crediti più risalenti e per il tempestivo adempimento delle rendicontazioni.
Nota della Redazione
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