Criteri di selezione degli enti locali da assoggettare ai controlli sui bilanci (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 120 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulle relazioni dei revisori degli enti locali previsto dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti definisce i criteri di selezione degli enti da assoggettare all’esame dei questionari sul bilancio di previsione e sul rendiconto. La scelta degli enti è rimessa alla valutazione discrezionale della Sezione e deve essere rappresentativa della complessiva dotazione finanziaria degli enti presenti nel territorio regionale. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis TUEL sono esclusi dalla selezione, essendo già sottoposti a uno specifico controllo attualizzato nel tempo. Il numero degli enti selezionati è definito in sede di programmazione delle attività dell’anno successivo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha adottato una deliberazione con cui ha approvato i criteri di selezione degli enti locali da sottoporre al controllo sui questionari relativi al bilancio di previsione 2024-2026 e al rendiconto 2023. La decisione interviene nell’ambito della funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 100, comma 2, della Costituzione e disciplinata dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, che impone agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali apposite relazioni.

Il Collegio ha rilevato che sul territorio regionale risultano presenti, al 31 dicembre 2023, 330 comuni, una città metropolitana e otto province, i cui revisori sono tenuti alla trasmissione delle relazioni. Si è quindi posta la necessità di definire criteri selettivi idonei a individuare gli enti da sottoporre effettivamente all’esame.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto richiamato le Linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 7/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2024/INPR, rispettivamente per la predisposizione della relazione sul bilancio preventivo 2024-2026 e per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell’esercizio 2023.

Il Collegio ha poi affrontato il trattamento degli enti che hanno deliberato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Per questi enti, già assoggettati a uno specifico controllo attualizzato nel tempo, la Sezione ha ritenuto non utile il controllo del questionario, escludendoli di conseguenza dalla selezione.

Quanto agli enti selezionabili, la Sezione ha individuato quattro criteri, qualificati come rappresentativi in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti in Emilia-Romagna. Sono sottoposti a controllo gli enti con parte disponibile del risultato di amministrazione negativa; gli enti con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2023; i comuni con maggior spesa corrente pro capite; e, in via residuale, gli enti non ricompresi nei criteri precedenti per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti su profili contabili e gestionali.

La Sezione ha precisato che il numero di enti selezionati verrà definito in sede di programmazione delle attività per l’anno 2025, riservando a quella sede la quantificazione concreta della propria azione di controllo. La deliberazione è stata quindi trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali dell’Emilia-Romagna, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni, al Sindaco della Città Metropolitana di Bologna e ai Presidenti delle Province.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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