Controllo Corte dei conti su gestione finanziaria SIAE fondi e copia privata (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 125 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici economici sottoposti a vigilanza ai sensi della legge n. 259 del 1958, riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della SIAE, qualificata ente pubblico economico a base associativa. La natura privatistica delle fonti di finanziamento non elide il rilievo pubblicistico delle funzioni svolte: una volta transitati nei bilanci dell’ente pubblico, gli apporti privati divengono di pertinenza pubblica e funzionali al perseguimento dei compiti istituzionali. Ne deriva la sottoposizione dell’ente ai limiti retributivi di cui all’art. 1, comma 471, della legge n. 147 del 2013. La gestione finanziaria deve inoltre ispirarsi ai canoni di prudenza e diligenza dell’art. 14 del d.lgs. n. 35 del 2017, con costante verifica dei profili di volatilità degli strumenti nei quali sono impiegate le somme oggetto di ripartizione.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli Enti riferisce per la prima volta dal 2006 al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria della SIAE per l’esercizio 2023, dando notizia dei fatti di gestione più rilevanti intervenuti successivamente. L’ente è sottoposto al controllo dal d.p.c.m. del 9 febbraio 2006, la cui conformità a legge è stata confermata dal Consiglio di Stato n. 336 del 2022. Gli adempimenti cui l’ente è tenuto sono stati definiti con la determinazione n. 152 del 2022.

L’esercizio 2023 si chiude con un utile di esercizio dopo tre annualità negative, con incassi in crescita dell’11,50 per cento e raccolta da diritto d’autore in aumento del 18,46 per cento. Su questo quadro positivo si innestano le criticità rilevate dalla Corte in materia di investimenti finanziari, compensi degli organi, gestione del fondo di solidarietà e servizi di vidimazione.

La Motivazione della Corte

Sul tetto retributivo, la Corte prende atto del parere dell’Avvocatura dello Stato richiamato dall’ente, secondo cui la natura privata dei proventi escluderebbe l’applicazione dei limiti di cui all’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011. La Sezione dissente: l’utilizzo di modelli privatistici non elide la natura pubblicistica delle funzioni svolte. L’art. 1, comma 471, citato, estende espressamente i limiti retributivi a chiunque riceva emolumenti a carico delle finanze pubbliche in ragione di rapporti con enti pubblici economici. Nel prendere atto della pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale n. 135 del 2025, la Corte riafferma il parametro del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

In materia di investimenti, la Corte rileva che i fondi Nabucco, Cremisi Ouverture Pentagramma e Alben Armonia hanno subito perdite di valore durevoli, con svalutazioni complessive di euro 21.348.153 nel 2023. Tali investimenti presentano caratteristiche strutturali che possono non corrispondere ai canoni di prudenza e diligenza richiesti dall’art. 14 del d.lgs. n. 35 del 2017, in quanto riferiti a fondi con profili di volatilità finanziaria. La Sezione raccomanda verifiche costanti e l’allineamento a veicoli più trasparenti, richiamando l’attenzione sui fondi in liquidazione giudiziale e sull’azione risarcitoria pendente davanti al tribunale lussemburghese.

Sul fondo di solidarietà, la Corte rileva un contrasto tra la delibera di scioglimento del 22 giugno 2023 e l’obbligo assoluto, previsto dall’art. 1 del regolamento del fondo, di devoluzione della dotazione esclusivamente a finalità solidaristiche a favore degli autori associati. La destinazione delle somme agli obiettivi del piano industriale e alle politiche di esodo incentivante merita pertanto approfondimento in ordine alla coerenza con gli artt. 1.3 e 8.3 lett. c) del regolamento vigente.

Sulle partecipazioni, la Corte raccomanda la puntuale applicazione del TUSP, di cui al d.lgs. n. 175 del 2016, del quale l’ente non procede alla ricognizione periodica, ritenendolo inapplicabile. Il combinato disposto dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), include espressamente gli enti pubblici economici tra i destinatari. Sul bollino SIAE, la Corte dà atto della liberalizzazione intervenuta con il d.l. n. 131 del 2024, che ha fatto cessare l’esclusività della vidimazione, con riflessi sui proventi del servizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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