Controllo sul bilancio ULSS: superato il limite di spesa per il personale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 17 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di riduzione della spesa per il personale non dipendente, fissato dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 nella misura del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009, costituisce principio generale di coordinamento della finanza pubblica al quale devono adeguarsi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale. La Corte costituzionale ne ha confermato l’applicazione alle Regioni, chiarendo che ciascun ente può modulare gli interventi sulle singole tipologie contrattuali, ma non superare il tetto complessivo. Il limite statale non è derogabile da leggi regionali né da atti amministrativi, potendo semmai essere reso più stringente. La normativa emergenziale Covid e la disciplina della legge n. 145/2018 non prevedono deroghe al vincolo, che resta cogente anche per il bilancio degli enti sanitari.

Il Fatto

Nell’ambito del controllo sul bilancio di esercizio 2021 dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la relazione-questionario del Collegio sindacale, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere sul bilancio. L’istruttoria, estesa anche all’Area sanità e sociale della Regione del Veneto, ha riguardato il rispetto delle regole di coordinamento della finanza pubblica per gli enti del Servizio sanitario regionale.

L’esercizio 2021 si è chiuso con una perdita di esercizio di euro 985.555,84, in netto miglioramento rispetto alla perdita dell’anno precedente. Il Collegio sindacale ha ricondotto il risultato agli effetti economici della pandemia. L’esito istruttorio ha evidenziato il sostanziale equilibrio economico-finanziario dell’ente, ma anche alcune criticità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato i profili di criticità emersi dall’istruttoria. Sul piano economico-patrimoniale, ha preso atto del miglioramento del risultato di esercizio e della copertura della perdita, ritenuta attendibile dal Collegio sindacale. Sono stati poi scrutinati aspetti specifici: posti letto, acquisti di tecnologie, riconciliazione crediti/debiti, contenziosi, finanziamenti sanitari e recupero delle liste d’attesa.

Un primo rilievo riguarda i controlli sulle prestazioni in regime di intramoenia. Il Collegio sindacale ha dichiarato di non aver effettuato alcuna verifica nel 2021, adducendo le limitazioni legate all’emergenza sanitaria. La Corte ha rammentato l’obbligatorietà di tali controlli, osservando che le verifiche potevano essere svolte anche con modalità telematiche, senza accesso diretto alla struttura.

Quanto agli obiettivi per la spesa farmaceutica e per i dispositivi medici, la Sezione ha rilevato che gli obiettivi regionali sono stati parzialmente raggiunti. Alcuni target sono stati giudicati raggiunti in virtù delle giustificazioni aziendali e del carattere accettabile degli scostamenti; altri, come l’assistenza integrativa, non sono stati centrati. La Corte ha invitato l’azienda a rispettare gli obiettivi regionali, qualificandoli come cogenti e non come semplici parametri tendenziali.

Il punto centrale riguarda il limite di spesa per il personale. La Sezione ha rilevato il superamento dell’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010: l’incidenza della spesa per contratti di formazione-lavoro, somministrazione e lavoro accessorio rispetto al 2009 è pari al 1135,15%, ben oltre il limite del 50%. L’azienda ha sostenuto di essersi attenuta alla normativa regionale e ai tetti fissati dai decreti dell’area sanità, invocando l’emergenza Covid e alcune esclusioni contabili, che avrebbero ridotto l’incidenza al 42,88%. La Corte ha respinto questa impostazione, richiamando l’equiparazione degli enti del SSN alle Regioni e l’impossibilità di derogare al limite statale con atti regionali o amministrativi.

La Sezione ha infine raccomandato il monitoraggio del contenzioso e il recupero dei crediti vetusti, richiamando la normativa sulla pubblicazione delle pronunce di controllo. Nel dispositivo, ha tra l’altro evidenziato il superamento del limite di spesa per il personale e rammentato al Collegio sindacale l’obbligo dei controlli sull’intramoenia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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