Controllo Corte dei conti sulle spese elettorali del Comune di Sassari (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 12 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulle spese elettorali nei Comuni soggetti alla verifica attribuita alle Sezioni regionali della Corte dei conti si conclude con una deliberazione del Collegio di controllo che approva il referto sui consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati. La verifica concerne la conformità alla legge delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. La funzione di controllo trova fondamento nell’art. 100, comma 2, della Costituzione e nel quadro normativo richiamato dall’art. 12 della legge n. 515/1993 e dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012. L’attività istruttoria si svolge in camera di consiglio, con l’audizione del relatore, e si conclude con l’approvazione del referto e la trasmissione dell’atto agli organi comunali.

Il Fatto

La vicenda riguarda il controllo sulle spese sostenute in occasione delle elezioni amministrative tenutesi nel 2024 nel Comune di Sassari. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali è stato nominato nell’ambito della Sezione regionale di controllo per la Sardegna con decreto del Presidente della Sezione. Il termine per la trasmissione dei consuntivi è stato fissato a decorrere dall’insediamento del Consiglio comunale, avvenuto nel luglio 2024.

Sono stati esaminati i rendiconti delle liste che hanno preso parte alle consultazioni. L’attività istruttoria ha comportato l’acquisizione e l’esame della documentazione prodotta, con la conseguente verifica della conformità delle spese alla legge. La questione si conclude con la decisione del Collegio sulla chiusura dei controlli affidati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il fondamento del proprio potere di controllo. Richiama l’art. 100, comma 2, della Costituzione e il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, nonché lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione in materia di controllo sugli atti della Regione. Su questa base individua nelle Sezioni regionali di controllo i soggetti competenti alla verifica delle spese elettorali.

Il quadro normativo di riferimento è individuato nell’art. 12 della legge n. 515/1993 e nell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, che attribuiscono alle Sezioni regionali la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali. Il Collegio richiama inoltre le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, dalle quali trae i principi di orientamento circa i profili organizzativi dell’attività di controllo.

Sul piano organizzativo, il Collegio richiama il decreto del Presidente della Sezione con cui è stato nominato e l’ordine di servizio con cui sono stati individuati i funzionari collaboratori. Il termine iniziale dell’obbligo di trasmissione dei consuntivi è individuato nella data di insediamento del Consiglio comunale.

Nel merito dell’istruttoria, il Collegio dà atto di aver esaminato la documentazione concernente le spese elettorali rendicontate dalle liste partecipanti e la documentazione acquisita nel corso dell’attività istruttoria. Ritiene quindi che i controlli affidati possano dichiararsi conclusi.

La decisione, assunta in camera di consiglio con l’audizione del relatore, approva l’allegato referto di controllo sui consuntivi presentati e ordina la trasmissione della deliberazione e del referto al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco. La deliberazione è stata depositata in Segreteria il giorno stesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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