Conto giudiziale irregolare per omessa scritturazione delle partecipazioni e valore nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 428 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un ente locale è irregolare quando omette la scritturazione di una delle partecipazioni detenute, poiché la rappresentazione parziale dei titoli partecipativi impedisce la chiara rappresentazione della gestione. Il medesimo conto è irregolare quando iscrive le partecipazioni al valore nominale: i titoli vanno annotati al valore reale, in armonia con il metodo del patrimonio netto utilizzato nella contabilizzazione risultante nel bilancio dell’ente pubblico. L’assenza del verbale di passaggio di gestione non è surrogata dal verbale di verifica straordinaria di cassa, avendo i due atti funzione diversa. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno costituisce irregolarità riferibile all’amministrazione, non all’agente contabile. In difetto di ammanchi, non si fa luogo a condanna e non si provvede sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dall’agente contabile quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un ente locale, per il periodo di gestione 01.01.2022-31.12.2022, depositato in data 11 maggio 2023.
Il magistrato istruttore, con relazione, rilevava una serie di irregolarità: la mancanza della relazione dell’organo interno, l’assenza di un formale provvedimento di nomina, la discordanza dei valori rispetto al conto del patrimonio, l’omessa indicazione di una società partecipata e in liquidazione, la mancanza del verbale di passaggio di consegne e la difformità della data di cessazione della gestione. Ritenute tali carenze ostative al discarico, sottoponeva il conto al Collegio. L’amministrazione e l’agente, evidenziata la regolarità sostanziale e l’assenza di ammanchi, chiedevano il discarico, depositando un modello ricompilato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esclude che il nuovo modello depositato in corso di causa possa essere valutato: la ricompilazione del documento contabile in pendenza di giudizio non è ammessa se non nei limitati casi previsti dal codice di giustizia contabile, non ravvisandosi una mera correzione del conto. Il giudizio prosegue quindi sul conto originario.
Nel merito, la Corte esclude l’irregolarità legata all’assenza di nomina formale. È principio consolidato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica ed esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di delega a un dirigente, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016.
Il conto è invece irregolare sotto due profili. Quanto all’omessa scritturazione, i titoli partecipativi sono annoverati tra i beni mobili ai sensi dell’art. 20, lettera c), R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali per espresso richiamo dell’art. 93 TUEL. La rappresentazione solo parziale dei titoli non consente la chiara rappresentazione della gestione, a maggior ragione quando la partecipazione omessa abbia valore negativo per lo stato di liquidazione della società.
Quanto al criterio di iscrizione, il Collegio richiama il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, applicabile anche al conto giudiziale almeno dal 2015. La necessità di indicare il valore reale delle partecipazioni deriva già dall’art. 29 R.D. 827/1924: i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, non una consistenza immutata esercizio dopo esercizio e disallineata dalle altre scritture contabili. Il criterio del patrimonio netto è oggi positivizzato e esclude la valutazione al valore nominale.
La Corte rileva poi la mancanza del verbale di passaggio di gestione ex art. 233 d.lgs. n. 267/2000 e art. 26 d.P.R. n. 254/2022: esso non è sostituibile dal verbale di verifica straordinaria di cassa, per la differente funzione. La prassi di inglobare nel conto dell’esercizio successivo la gestione protrattasi fino alla proclamazione del nuovo Sindaco è gravemente scorretta, avendo determinato confusione di gestioni. Non è infine riferibile all’agente, ma all’amministrazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.. In assenza di ammanchi, non si provvede sulle spese.
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Nota della Redazione
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