Controllo Corte dei conti su esiti indagini e misure amministrazioni (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 92 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, accerta la legittimità e la regolarità delle gestioni pubbliche e valuta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge, comparando costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Le amministrazioni controllate hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994, di comunicare alla Corte le misure conseguenziali adottate in esito ai rilievi, oppure di adottare, entro trenta giorni, un provvedimento motivato di non ottemperanza ai sensi dell’art. 3, comma 64, della legge n. 244/2007. Il controllo non si esaurisce nell’accertamento delle disfunzioni, ma si estende alla verifica dell’effettivo adeguamento dei soggetti controllati, dando luogo a un follow-up che costituisce parte rilevante del circuito del controllo. Le misure comunicate, ove meramente programmatiche o di primo avvio, possono non risultare ancora idonee a superare le criticità accertate.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione ha approvato la relazione dedicata agli esiti dell’attività di controllo svolta nell’anno 2023 e alle misure conseguenziali comunicate dalle amministrazioni controllate. La delibera ricostruisce, per ciascuna delle indagini concluse nell’anno precedente, il raffronto tra le raccomandazioni formulate dalla Sezione e le iniziative assunte dai soggetti destinatari, dando conto delle posizioni divergenti e delle problematiche rimaste irrisolte.

Il documento ha carattere ricognitivo e, al tempo stesso, di verifica dell’impatto del controllo sulle gestioni esaminate. Sono stati esclusi dall’analisi la deliberazione sugli esiti del controllo 2022 e quella di programmazione annuale e triennale. La relazione è stata trasmessa alle Presidenze delle Camere e alle amministrazioni interessate.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 100, comma 2, Cost. e dall’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, che le attribuisce il compito di verificare la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge. In esito a ciascuna indagine la Sezione formula osservazioni conclusive e raccomandazioni specifiche, sulle quali le amministrazioni devono rendere conto nei termini normativi.

Il quadro d’insieme evidenzia che nessuna amministrazione ha esercitato la facoltà di non ottemperare ai rilievi: tutte hanno comunicato le misure adottate, in taluni casi spontaneamente entro sei mesi, in altri solo a seguito di sollecito. Le risposte sono state complessivamente positive, ma in numerose ipotesi le misure costituiscono soltanto l’avvio delle procedure necessarie a superare le disfunzioni, in ragione della complessità organizzativa e procedurale coinvolta.

La Sezione rileva che la frammentazione delle strutture decisionali e la necessità di definizione tempestiva di piani e programmi costituiscono fattori ricorrenti di criticità. Nei casi di maggiore complessità, come lo stato di avanzamento delle opere del Mose e la gestione delle emergenze ambientali del Gran Sasso, il controllo ha operato da stimolo al superamento delle problematiche. In altri casi è emersa la necessità di interventi normativi o regolamentari di semplificazione.

Sul piano metodologico, la Sezione sottolinea che la valutazione delle misure non si limita alla loro acquisizione formale, ma investe l’idoneità a rimuovere le anomalie accertate. A tale fine è stato attivato un confronto con le amministrazioni, proseguito fino all’adunanza pubblica, nel quale sono stati esaminati i riscontri documentali e le eventuali posizioni divergenti. Il controllo opera così anche come strumento di orientamento per le future programmazioni.

La Sezione segnala infine che il riscontro degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance è risultato raro e che alcune misure hanno avuto natura meramente programmatica. Il giudizio complessivo è di adeguatezza dell’azione amministrativa, con l’auspicio che le iniziative avviate siano portate a compimento in modo sistematico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *