TFS dei dipendenti pubblici fuori dalla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 271 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13 del r.d. n. 1214/1934 e delle norme che ne delimitano l’ambito, si esercita sulle controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza dei ratei del trattamento pensionistico, nonché sulla sufficienza o eccedenza delle contribuzioni rispetto alla pensione cui si riferiscono. Resta escluso da tale ambito ogni altro profilo non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine servizio, che costituisce un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La controversia sulla quantificazione del TFS è pertanto attratta alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un Comune, ha agito dinanzi alla Corte dei conti lamentando errori dell’INPS nella quantificazione del proprio trattamento di fine servizio e chiedendo la corretta determinazione del dovuto, con condanna dell’ente previdenziale.
L’INPS ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, assumendo che le questioni relative al TFR e al TFS non rientrano nella cognizione del giudice contabile, contestando nel merito. All’udienza del 19 settembre 2025 il difensore del ricorrente ha espressamente aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione; entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile individua l’oggetto del giudizio nella sola quantificazione del TFS assunto come dovuto dal ricorrente. Su questo perimetro si concentra la verifica della giurisdizione, secondo la regola che delimita la cognizione della Corte dei conti in materia pensionistica.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11849/2016, secondo cui la giurisdizione pensionistica contabile copre le controversie sulla sussistenza del diritto, sulla misura e sulla decorrenza monetaria dei ratei, sugli interessi sui ratei tardivamente corrisposti e sulla sufficienza od eccedenza delle contribuzioni rispetto alla pensione. Ogni altro ambito estraneo alla funzione del trattamento pensionistico resta fuori dalla cognizione del giudice contabile.
In questa cornice il trattamento di fine rapporto, e cioè il trattamento di fine servizio, viene qualificato come trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Esso non è funzionale al trattamento pensionistico e ricade quindi nella giurisdizione ordinaria.
La Corte conforta la conclusione con un richiamo plurimo alla giurisprudenza contabile, che ha già affermato il medesimo principio, confermando la non riconducibilità della domanda alla propria giurisdizione. Ne deriva la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda, con indicazione del giudice ordinario quale giudice del rapporto di lavoro, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Quanto alle spese, il giudice rileva che l’esito è meramente processuale e che la parte ricorrente ha aderito all’eccezione dell’INPS; ravvisa pertanto giusti motivi per la compensazione, disponendo in tal senso nel dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.