VIA: illegittimo il diniego fondato su istruttoria incompleta indotta dal ricorso (TAR Lazio n. 1293 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio non incide sulle scansioni temporali dell’attività amministrativa, poiché i termini di conclusione del procedimento sono stabiliti dalla legge. La buona fede e la collaborazione procedimentale impediscono che l’iniziativa del privato a tutela delle proprie ragioni si traduca in un pregiudizio, giustificando un’istruttoria superficiale. È illegittimo il giudizio negativo di compatibilità ambientale che si fondi su carenze documentali che l’amministrazione avrebbe potuto colmare mediante richieste di chiarimenti o integrazioni. Nella valutazione di impatto ambientale, inoltre, gli effetti cumulativi vanno considerati solo rispetto ai progetti esistenti o approvati, non a quelli in corso di istruttoria, e i pareri endoprocedimentali devono essere pubblicati per consentire il contraddittorio.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con opere di connessione alla rete, rientrante tra i progetti del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Dopo oltre tre anni, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, ha presentato diffida e poi ricorso avverso il silenzio.

In pendenza di quel giudizio il Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero della cultura, ha adottato il decreto con cui ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla constatazione che la stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha dato atto che gli stringenti termini connessi al ricorso avverso il silenzio avevano consentito unicamente un’esame allo stato degli atti depositati. Tale impostazione è illegittima: i termini di conclusione del procedimento sono stabiliti dalla legge, e il ricorso avverso il silenzio, per definizione proposto dopo la loro scadenza, non altera le normali scansioni dell’attività amministrativa.

Il modello di comportamento seguito è contrario ai principi di collaborazione e buona fede dei rapporti tra cittadino e amministrazione. La predeterminazione dei termini è misura a tutela del privato e non può ridondare a suo danno, giustificando un’istruttoria incompleta. Diversamente si disincentiva l’esperimento dei rimedi contro l’inerzia, per timore di non vedere l’istanza istruita in modo esaustivo.

La Corte legge nella premessa della Commissione una costrizione istruttoria: senza l’esigenza di celerità il procedimento sarebbe stato gestito diversamente, acquisendo integrazioni o chiedendo chiarimenti idonei a superare i profili ostativi. Le carenze riscontrate avrebbero potuto essere colmate con un’opportuna attività istruttoria, e in molti casi i rilievi risultano decontestualizzati o generici. Da qui la fondatezza dei motivi secondo e quarto.

Quanto agli effetti cumulativi, è illegittima la loro valutazione estesa alle iniziative in corso di istruttoria, poiché l’Allegato VII alla parte II del codice dell’ambiente impone di considerare il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, come chiarito dal Consiglio di Stato. Il profilo investe anche le valutazioni della Soprintendenza, con fondatezza del sesto motivo e del primo, per la mancata pubblicazione dei pareri endoprocedimentali, che ha precluso la dialettica procedimentale.

Il sesto motivo è respinto quanto al silenzio-assenso sul parere del Ministero della cultura, perché l’art. 17-bis, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude l’istituto quando il diritto dell’Unione richieda provvedimenti espressi. È invece fondato il quinto motivo, poiché il parere regionale si basa su una deliberazione di Giunta annullata dal Tribunale, avendo prescritto limiti inderogabili all’installazione di impianti fotovoltaici in violazione della disciplina statale. Nel complesso il ricorso è accolto in parte, con annullamento degli atti e nuovo pronunciamento dell’amministrazione, previa adeguata istruttoria, entro centocinquanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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