Inammissibile il ricorso contro l’indebito INPS se non si rettifica la dichiarazione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 300 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cumulabilità tra trattamento pensionistico ai superstiti e redditi del beneficiario, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e della allegata Tabella F, i dati reddituali trasmessi dal pensionato all’Amministrazione finanziaria sono vincolanti per l’INPS, chiamato alla sola verifica del rispetto dei limiti di incumulabilità mediante i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che, in mancanza di una preventiva dichiarazione integrativa o rettificativa dei dati medesimi, il giudice contabile non può sindacare la correttezza dei redditi dichiarati né la legittimità del provvedimento di riduzione e di recupero dell’indebito, risultando il ricorso inammissibile per difetto dei necessari presupposti.
Il Fatto
La ricorrente percepisce un trattamento di reversibilità a carico della Gestione Dipendenti Pubblici e una pensione diretta a carico dell’INPS. L’Istituto, a decorrere dal dicembre 2022, ha assoggettato il trattamento di reversibilità a riduzione sotto la dicitura “Riduzione Tab. F L. 335/95“, e dal gennaio 2023 ha applicato una riduzione del 50%, comunicando la formazione di un indebito derivante dalla presenza, per l’anno 2019, di redditi diversi da quelli di pensione.
La pensionata ha sostenuto che l’indebito conseguiva a un errore nella compilazione del modello 730/2020, nel quale aveva indicato sotto la voce “Redditi diversi” un importo corrispondente, in realtà, al valore di stima di un immobile posseduto all’estero e tenuto a disposizione. Dopo la domanda amministrativa di ricostituzione e il ricorso al Comitato provinciale INPS, rimasti senza esito, ha adito la Corte dei conti per sentire dichiarare illegittimi i provvedimenti di indebito e riduzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 prevede una limitata cumulabilità tra trattamento ai superstiti e redditi del beneficiario, con riduzioni percentuali al superamento delle soglie della Tabella F. Sui beneficiari grava l’onere di comunicare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto incidente sulla debenza o sull’importo della prestazione, ai sensi degli artt. 86, quarto comma, e 197, settimo comma, d.P.R. n. 1092/1973.
Il contemperamento tra obblighi informativi e recupero degli indebiti è realizzato dall’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, secondo cui l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e al recupero di quanto pagato in eccedenza. La circolare INPS n. 47/2018 chiarisce che l’Istituto può conoscere i redditi del pensionato direttamente, quando coincidenti con prestazioni erogate dall’Ente, o indirettamente attraverso l’accesso alla banca dati dell’Amministrazione finanziaria. Nei casi di dati reddituali a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, la fonte di conoscenza è costituita dalla trasmissione dei dati da parte del pensionato.
Nella fattispecie, la ricorrente ha trasmesso nei termini il modello 730/2020 indicando un reddito che comportava il superamento dei limiti della Tabella F, con conseguente riduzione del trattamento e formazione dell’indebito. Tale dato è vincolante per l’INPS, chiamato ad acquisire i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate. Per una diversa determinazione dell’Istituto era necessaria una correzione e rettifica dei dati trasmessi, mediante la dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998, presentabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Tale adempimento non risulta posto in essere. La ricorrente si è limitata a sostenere unilateralmente l’erroneità dei dati, senza riscontri dichiarativi o certificativi dell’Agenzia delle Entrate. In mancanza della rettifica, non è consentito all’INPS sindacare la correttezza dei dati, trattandosi di materia riservata all’Amministrazione finanziaria, né al giudice contabile rimettere la valutazione e quantificazione dell’esatto reddito riferibile a un immobile all’estero, cui si applica l’art. 70 d.P.R. n. 917/1986. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, per mancanza dei presupposti atti a vagliare nel merito la domanda di ricostituzione e restituzione, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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