Controllo finanziario enti SSR: segnalazione di criticità oltre le gravi irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo finanziario sugli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non si limita a segnalare alla Regione le gravi irregolarità contabili e finanziarie idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio. In coerenza con la logica ausiliaria del controllo, l’adempimento si estende alla segnalazione di criticità e anomalie che, pur non configurando gravi irregolarità, siano espressione di risultanze e pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari. Ne consegue che il controllo non è preordinato soltanto alla tutela degli equilibri economico-finanziari, ma anche alla verifica dell’attendibilità della rappresentazione contabile, con possibili ripercussioni sul sistema sanitario regionale nel suo complesso.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia ha esaminato la documentazione trasmessa dal collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2021 di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Il controllo rientra tra quelli intestati alle Sezioni regionali sui bilanci degli enti del servizio sanitario, con l’obiettivo di verificare l’equilibrio economico-finanziario e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri del sistema.

In corso di istruttoria la Sezione ha richiesto chiarimenti, con nota del 31 gennaio 2024, per comprendere le dinamiche di gestione e approfondire i profili sui quali erano emerse possibili criticità. Il collegio sindacale e l’ente hanno dato riscontro con note acquisite al protocollo in data 19 febbraio 2024. Il contraddittorio si è tenuto in videoconferenza l’8 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005, che demanda alle Sezioni regionali il compito di segnalare alla Regione l’esistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie. Il controllo è preordinato alla rilevazione delle irregolarità idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio e la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati all’ente sanitario, quale contributo richiesto nell’ambito dei più generali equilibri di finanza pubblica.

La Corte osserva che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 affida alle Sezioni regionali l’esame dei bilanci degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e le procedure dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005. La verifica riguarda il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, l’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Il passaggio centrale riguarda l’ampiezza dell’adempimento. In ossequio alla logica ausiliaria di cui il controllo è espressione, la Sezione ritiene di estendere la segnalazione anche a criticità e anomalie che, ancorché non si configurino quali gravi irregolarità contabili e finanziarie, siano espressione di risultanze e pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale.

La Corte richiama la deliberazione n. 12/SEZAUT/2022/INPR del 21 luglio 2022, contenente le linee guida, i questionari e i criteri per l’elaborazione delle relazioni sul bilancio degli enti sanitari da parte dei collegi sindacali. Sul piano dell’esito, dall’istruttoria non sono emersi elementi di criticità tali da poter pregiudicare la situazione di equilibrio economico-finanziario dell’ente. La Sezione ha pertanto approvato la relazione conclusiva del controllo relativo all’esercizio 2021 e ha ordinato la trasmissione degli atti all’ente e alla direzione centrale competente, con pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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