Riparto del danno erariale e scomputo della confisca penale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 507 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per sottrazione di carburante militare, il danno erariale va accertato con riguardo alla sola condotta di prelievo illecito, a prescindere dalla qualificazione penale dei fatti come corruzione e dalla partecipazione dei convenuti a un eventuale pactum sceleris. Il materiale investigativo raccolto in sede penale è utilizzabile come prova atipica, liberamente valutabile dal giudice contabile. In caso di fattispecie plurisoggettiva, il danno va ripartito tra i corresponsabili in ragione del contributo causale di ciascuno, anche in presenza di dolo. La confisca penale ex art. 322-ter cod. pen. va scomputata dalla quota risarcitoria, per il principio di effettività del danno e in applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994.

Il Fatto

Cinque militari in forza al reparto carburanti dell’Aeronautica Militare presso l’aeroporto di Pratica di Mare venivano evocati in giudizio dalla Procura regionale per il risarcimento di euro 51.538,95, controvalore del carburante JP-8 illecitamente sottratto al deposito militare. Le condotte, emerse da indagini della Guardia di finanza dell’11.5.2023, si articolavano in due modalità: tre prelievi di 51.000 litri complessivi nell’ottobre 2022 attraverso un’autocisterna di un privato, e ripetuti prelevamenti di 8.850 litri tra novembre 2022 e febbraio 2023 mediante taniche.

Nel parallelo procedimento penale erano stati adottati provvedimenti cautelari e di archiviazione; un convenuto aveva patteggiato. La questione giungeva davanti al giudice contabile con istanza di sospensione e numerose eccezioni di nullità dell’atto di citazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di sospensione in pendenza del giudizio penale, richiamando i principi di ragionevole durata e di autonomia del processo contabile, sanciti dall’art. 111 Cost., dall’art. 6 Convenzione EDU e dagli artt. 3 e 4 c.g.c. Le eccezioni di nullità ex art. 86 c.g.c. vengono rigettate: l’atto di citazione conteneva gli elementi essenziali dell’edictio actionis, e la mancata ripartizione del danno tra i convenuti non incide sulla validità del libello, spettando al giudice la valutazione delle singole quote.

Quanto all’utilizzabilità del materiale penale, la Corte osserva che non esiste una norma di chiusura sulla tipologia dei mezzi di prova, sicché sono ammissibili prove atipiche, liberamente valutabili ex artt. 94 e 95 c.g.c.; la sentenza di patteggiamento, pur non facendo giudicato, ha valore indiziario ove confortata da altri riscontri.

Nel merito, il Collegio distingue le due vicende dannose. Per i 51.000 litri sottratti nell’ottobre 2022 ritiene provata la sola responsabilità del convenuto con ruolo organizzativo, escludendo il coinvolgimento degli altri quattro. Per gli 8.850 litri riconosce la responsabilità concorsuale di tutti, rilevando il carattere sistematico delle condotte e il dolo, con esclusione del potere riduttivo. Applica l’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994, ripartendo il danno in ragione del contributo causale, e riconosce un’incidenza del 10 per cento al soggetto privato non convenibile.

La Corte opera poi un revirement sullo scomputo della confisca: sulla scia di Cass. civ., Sez. III, n. 34536/2023, e del principio di effettività del danno, detrae dalla quota del condannato l’importo confiscato in sede penale, invocando l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 e l’art. 19 d.lgs. n. 231/2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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