Controllo finanziario bilanci enti SSR e segnalazione criticità non gravi (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario sulle aziende del Servizio sanitario regionale, disciplinato dall’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, non si limita alla segnalazione delle gravi irregolarità contabili e finanziarie. La Sezione regionale di controllo estende l’adempimento, in chiave ausiliaria, anche alla segnalazione di criticità e anomalie che, pur non integrando irregolarità gravi, incidono sull’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari e possono riflettersi sugli equilibri del sistema sanitario regionale. L’accertata assenza di elementi pregiudizievoli per l’equilibrio economico-finanziario dell’ente non preclude la segnalazione degli aspetti meritevoli di miglioramento gestionale.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Friuli-Venezia Giulia ha esaminato il bilancio di esercizio 2022 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, nell’ambito del controllo sugli enti del Servizio sanitario regionale. L’istruttoria è stata avviata sulla documentazione trasmessa dal Collegio sindacale e si è svolta in contraddittorio con l’Amministrazione e il medesimo Collegio, con incorporazione degli esiti nel verbale.
All’esito dell’esame, la Sezione ha ritenuto di approvare la relazione conclusiva del controllo. Non sono emersi elementi di criticità idonei a pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, ma sono stati rilevati aspetti meritevoli di segnalazione in vista di un progressivo miglioramento della gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal dato normativo che le intesta il controllo sui bilanci degli enti del servizio sanitario. L’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 demanda alle Sezioni regionali il compito di segnalare alla Regione l’esistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie, ossia di quelle idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio e la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati all’ente sanitario.
Su questa base, la Corte opera un’estensione dell’adempimento in coerenza con la logica ausiliaria che connota il controllo. La Sezione ritiene di segnalare anche criticità e anomalie che, pur non configurandosi come gravi irregolarità contabili e finanziarie, siano espressione di risultanze e pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale.
Il controllo si fonda, sul piano procedurale, sull’esame delle relazioni dei collegi sindacali, elaborate secondo le linee guida definite unitariamente dalla Corte. Nel caso in esame rilevano la deliberazione della Sezione Autonomie contenente linee guida, questionari e criteri per il bilancio 2022 degli enti sanitari, nonché il programma delle attività di controllo per l’anno in corso e l’ordinanza che ha definito la composizione del Collegio e affidato l’incarico istruttorio.
L’istruttoria si è sviluppata nel contraddittorio con l’Amministrazione e con il Collegio sindacale, mediante trasmissione della bozza di referto e successivo incontro i cui esiti sono stati recepiti. Su queste basi la Sezione ha ritenuto che dall’istruttoria non emergessero elementi di criticità tali da pregiudicare la situazione di equilibrio economico-finanziario dell’ente.
La Corte ha tuttavia segnalato gli aspetti meritevoli di miglioramento gestionale, confermando che l’assenza di irregolarità gravi non esaurisce l’ambito dell’adempimento. La deliberazione approva la relazione conclusiva e ne ordina la trasmissione all’Azienda e alla Direzione centrale competente, con pubblicazione sui siti istituzionali.
Nota della Redazione
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