Incentivi tecnici al personale della società in house per affidamenti a terzi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 128 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Una Pubblica Amministrazione può coinvolgere il personale della propria società in house nello svolgimento delle funzioni tecniche previste dall’Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023, nell’ambito di un procedimento di affidamento a terzi, ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici. A fronte di ciò, l’erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire tanto nei confronti del personale dell’Amministrazione, quanto nei riguardi del personale della società in house. La legittima erogazione esige però che l’attività collaborativa si svolga esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi, che l’Amministrazione e la società definiscano in maniera puntuale presupposti, ambito di inserimento e modalità di corresponsione e restino fermi i limiti dell’accantonamento e i criteri di ripartizione.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Milano ha formulato alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere in ordine alla possibilità di incentivare il personale dell’amministrazione e della propria società in house che svolgono le funzioni tecniche di cui all’Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023, in forma integrata, per un affidamento di lavori, servizi e forniture. L’Ente intendeva sopperire a carenze qualitative e quantitative del proprio personale e valorizzare le professionalità coinvolte.
I quesiti erano due: se una Amministrazione possa definire un percorso di integrazione collaborativa con la propria società in house per lo svolgimento delle funzioni tecniche volte all’affidamento a terzi; e se, ammessa tale facoltà, sia possibile prevedere, in base a uno specifico disciplinare ed entro i limiti dell’accantonamento, l’incentivazione del personale coinvolto dal Responsabile Unico del Progetto, dipendente dell’Amministrazione e/o della società in house.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha scrutinato l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, essa è stata ritenuta ammissibile perché proveniente dal Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’Ente ex art. 50, comma 2, TUEL, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti attengono alla corretta interpretazione della normativa in materia di incentivi stipendiali e alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, dunque alla contabilità pubblica, con criteri di generalità e astrattezza e senza interferenze con altre funzioni giurisdizionali.
Nel merito, la Corte ha preso le mosse dall’istituto dell’affidamento in house, di elaborazione euro-unitaria, che nel vigente Codice trova riferimento nell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e nella definizione dell’art. 3, comma 1, lett. e), All. I.1. Le società in house, pur dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un’articolazione interna dell’ente pubblico che le ha costituite, come affermato da Cass. civ., Sez. Unite, n. 18623/2024.
Quanto alle misure incentivanti, l’art. 45 del Codice ne ha esteso la portata a ogni tipologia di affidamento. La Sezione ha dato risposta affermativa al primo quesito: il personale della società in house può collaborare con quello dell’Amministrazione controllante per lo svolgimento delle funzioni tecniche, nell’ambito di un procedimento volto all’affidamento a terzi e a fronte di comprovate carenze del personale comunale. Tale soluzione è apparsa conforme ai canoni dell’art. 97 Cost. e ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza degli artt. 1 e ss., legge n. 241/1990.
Anche al secondo quesito è stata data risposta positiva, in continuità con l’indirizzo di altra Sezione regionale (Sez. Sardegna, del. n. 72/2024/PAR). La novella del d.lgs. n. 209/2024, che ha sostituito il riferimento alle funzioni svolte “dai dipendenti” con quello al “proprio personale”, non muta le conclusioni: il sintagma va riferito a tutti i lavoratori del perimetro dell’Ente pubblico, inclusi i dipendenti delle società in house, che agiscono come longa manus dell’Amministrazione (Corte cost. n. 325/2010).
La Corte ha poi precisato le condizioni di legittima erogazione: l’attività collaborativa deve svolgersi esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi ex art. 45, comma 2; sono esclusi gli incentivi per le attività svolte in autoproduzione senza ricorso al mercato, come chiarito da ANAC, parere n. 36/2024. L’Amministrazione e la società devono definire in maniera puntuale presupposti e ambito di inserimento, anche per impedire ogni forma di doppia remunerazione. Restano fermi i limiti dell’accantonamento e i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo.
Nota della Redazione
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