Ritiro del provvedimento e non luogo a provvedere nel controllo preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 129 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto ritiro del provvedimento da parte dell’amministrazione, dichiarato a verbale nel corso dell’adunanza pubblica, determina il non luogo a provvedere della Sezione regionale di controllo, non residuando più alcun atto sul quale esercitare la funzione di controllo preventivo di legittimità. Il ritiro costituisce fatto idoneo a definire il procedimento di controllo, che si conclude senza l’esame nel merito delle questioni di legittimità prospettate. Resta fermo che l’atto di nomina dirigenziale non può che disporre per l’avvenire, mentre la retrodatazione degli effetti e la conseguente sanatoria di attività di fatto non trovano titolo nel pubblico impiego.

Il Fatto

L’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria ha trasmesso al controllo preventivo di legittimità il decreto direttoriale prot. n. 443 del 27 giugno 2025, con cui è stato conferito a una dirigente scolastica l’incarico di titolarità triennale dall’01.09.2024 al 31.08.2027 presso un liceo scientifico di Perugia.

Esaminata la documentazione, il Magistrato relatore e il Consigliere delegato hanno proposto congiuntamente il deferimento alla Sezione in forma collegiale. Il Presidente ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per l’11 luglio 2025, con trasmissione dell’ordinanza all’amministrazione scolastica e alla Ragioneria territoriale dello Stato. La Ragioneria ha comunicato che il provvedimento ha superato con esito positivo il controllo contabile.

La Motivazione della Corte

Nel corso dell’adunanza il Consigliere delegato ha illustrato le principali criticità del provvedimento, articolate secondo una triplice traiettoria. Sotto il primo profilo ha rilevato la retrodatazione degli effetti della nomina al 01.09.2024, finalizzata a regolarizzare lo svolgimento di fatto di attività dirigenziali: la Sezione di controllo è costantemente contraria al conferimento di incarichi con efficacia retroattiva, incoerente con la natura del provvedimento, proiettato per l’avvenire. La retroattività si traduce in una sanatoria, pratica eccezionale non utilizzabile in assenza di specifica previsione nel pubblico impiego.

Sotto il secondo profilo ha evidenziato l’articolazione dicotomica dell’incarico, formalmente unitario ma corrispondente all’attività svolta in due istituzioni scolastiche, con riflessi sul trattamento economico e sulla retribuzione di posizione di parte variabile.

Sotto il terzo profilo ha esaminato l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia, che ha dichiarato illegittimo il mutamento d’incarico per violazioni procedurali. Il dispositivo non reca un esplicito ordine di reintegra, sicché la reintegrazione deve essere limitata alla durata residua dell’atto originario, dedotto il periodo di illegittima sottrazione, confrontandosi con gli interessi pubblici coinvolti. Il Consigliere delegato ha precisato che i contratti non sono strumenti retroattivi né di sanatoria e che lo strumento più adatto è il conferimento di un incarico ex novo, pieno e proiettato per l’avvenire, in coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Il rappresentante dell’amministrazione ha preso atto dei punti evidenziati dalla Corte, convenendo che l’atto di nomina non può che disporre per l’avvenire e che sarebbe stata valorizzata la partenza dell’anno scolastico prevista per il 1° settembre 2025. Ha quindi dichiarato di voler ritirare il provvedimento. Il Presidente ha preso formalmente atto a verbale del ritiro e dichiarato chiusa l’adunanza.

La Sezione, preso atto del sopravvenuto ritiro, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul decreto originariamente trasmesso, non residuando più alcun atto sul quale esercitare la funzione di controllo preventivo attribuita alla Corte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *