Nessun nesso causale tra servizio di leva e ipoacusia del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 50 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata per infermità asseritamente dipendente da causa di servizio, il ricorrente deve provare un duplice nesso causale: quello tra il servizio prestato e l’insorgenza della patologia acuta, e quello tra tale episodio e l’infermità postuma per cui si invoca il trattamento. La mera coincidenza cronologica tra attività di servizio e riacutizzazione di una patologia cronica preesistente non integra, di per sé sola, la dipendenza da causa di servizio. Ove gravi sul ricorrente la prova di gravosi e prolungati disagi ambientali, notevolmente eccedenti quelli comunemente richiesti al militare, i fattori generici riconducibili alla predisposizione individuale non possono assumere rilevanza causale preponderante rispetto alla patologia cronica pregressa.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare di leva, chiedeva la revisione del decreto con cui il Ministero della Difesa aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in esiti di otite con ipoacusia, al fine di ottenere la pensione privilegiata tabellare di VI categoria della Tabella A, o di quella ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda, oltre accessori.
Nel corso del giudizio il ricorrente modificava le conclusioni, riducendole alla richiesta di riconoscimento della VIII categoria proposta dalla C.M.O. e non contestata dall’Amministrazione, in via subordinata insistendo per un parere medico-legale. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto per mancato assolvimento dell’onere probatorio sul nesso causale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Giudice ha ritenuto acquisita al fascicolo la memoria irrituale, per l’effetto dell’ordinanza istruttoria n. 51/2024 e in mancanza di opposizione dell’Amministrazione nel termine concessole per la replica. Parimenti ammessa la modifica delle conclusioni, in quanto meramente riduttiva rispetto alla domanda originaria e nel rispetto del contraddittorio.
Nel merito, il Giudice ha precisato che il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, pur riferito a un provvedimento amministrativo di diniego, non ha carattere annullatorio per vizi di legittimità, ma verte sull’accertamento nel merito della spettanza del diritto, restando assorbite le doglianze sugli atti endoprocedimentali. Ha quindi individuato un duplice nesso causale da dimostrare: tra servizio di leva e insorgenza dell’otite acuta, e tra le complicanze di tale episodio e l’ipoacusia postuma.
Il ricorrente non ha assolto tale onere. Il Giudice ha condiviso il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva escluso ripetuti episodi di otite imputabili alle mansioni svolte, considerato il brevissimo periodo di servizio di leva. La durata effettiva è stata di soli tre mesi, di cui solo uno a Pavia, essendo i quattro mesi successivi trascorsi in licenza di convalescenza.
Quanto al profilo dell’aggravamento di patologia preesistente, il ricorrente avrebbe dovuto provare gravosi e prolungati disagi ambientali, notevolmente eccedenti quelli ordinari. Il generico richiamo al clima rigido e alla promiscuità di caserma corrisponde all’ordinaria vita del militare di leva, peraltro assegnato al Genio. La perizia di parte, che valorizzava i fattori climatici e la vita collettiva, non ha superato il rilievo della eziopatogenesi multifattoriale e della preponderanza della predisposizione individuale.
Infine, pur essendo sufficiente il rigetto per il primo profilo, il Giudice ha escluso il nesso anche tra la patologia acuta e l’ipoacusia, mancando referti intermedi nei quarantatré anni intercorsi e risultando l’attività lavorativa post-congedo — come cavatore e operaio — fattore preponderante delle sollecitazioni dell’apparato uditivo. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese e termine di sessanta giorni per il deposito.
Nota della Redazione
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