Rito abbreviato contabile definito dal pagamento integrale della somma fissata nel decreto (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 47 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. si definisce con il tempestivo e integrale versamento della somma determinata dal Collegio nel decreto di ammissione, non con quella eventualmente offerta dal convenuto. Il dissenso espresso dalla Procura regionale non impedisce la definizione alternativa, poiché il decreto che ammette il rito è espressione di una valutazione autonoma del giudice in ordine alla congruità della somma. Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del convenuto, poiché il pagamento consegue alla proposizione dell’atto di citazione della Procura. La compensazione, anche parziale, è esclusa in assenza dei presupposti dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il dirigente medico di struttura complessa di un ospedale umbro, chiedendone la condanna al risarcimento in favore dell’Azienda sanitaria per complessivi € 111.451,70. La pretesa si fondava su tre voci: le retribuzioni indebitamente percepite per presenze attestate e non effettuate, il danno da disservizio e il danno all’immagine dell’Azienda.

Secondo l’atto di citazione, il convenuto avrebbe utilizzato impropriamente il badge elettronico, facendo risultare come ore di missione il tempo del percorso casa-lavoro, con contestazioni poi oggetto di un procedimento penale definito con archiviazione e di un procedimento disciplinare concluso con una sospensione dal servizio. Il convenuto chiedeva di accedere al rito abbreviato e offriva il pagamento di una somma pari alla metà dell’importo contestato.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene all’ammissibilità e alla definizione del rito alternativo di cui all’art. 130 c.g.c., in presenza del parere non favorevole della Procura regionale. Quest’ultima aveva opposto l’inammissibilità della richiesta, sul presupposto del doloso arricchimento del danneggiante, e l’incongruità della somma offerta rispetto alla lesione del sinallagma contrattuale.

Il Collegio ha superato tale dissenso, ammettendo motivatamente il convenuto al rito alternativo con decreto n. 4/2025 e determinando in € 69.657,31 la somma da versare in favore dell’Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. Il pagamento, perciò, non è quello unilateralmente offerto dalla parte, ma quello fissato dal giudice come condizione della definizione anticipata.

La Corte ha poi verificato, sulla documentazione depositata, l’avvenuto, tempestivo e regolare versamento dell’importo: la contabile di bonifico, la ricevuta di incasso della Tesoreria e la relativa reversale. Su questa base ha dichiarato definito il giudizio di responsabilità con rito abbreviato.

Quanto alle spese, liquidate in € 233,18, il Collegio ha ritenuto la soccombenza virtuale del convenuto, perché il risarcimento consegue alla proposizione dell’atto di citazione della Procura. La richiesta di compensazione, anche parziale, avanzata in udienza dalla difesa è stata respinta per difetto dei presupposti previsti dall’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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