Spese di rappresentanza e discarico dell’agente contabile nella gestione economale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 36 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Vice-economo che, in caso di assenza o impedimento del titolare, assume le funzioni di economo ai sensi del provvedimento organizzativo di nomina, acquista a tutti gli effetti la qualifica di agente contabile, con le connesse responsabilità, non rilevando gli atti organizzativi successivi che attribuiscano ulteriori incarichi. Il conto giudiziale, per dare compiuta evidenza della successione delle gestioni, deve essere sottoscritto da entrambi gli agenti contabili con riferimento ai rispettivi periodi di competenza. L’agente contabile che anticipa spese con il fondo economale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione agli scopi per i quali le anticipazioni sono state disposte, essendo ammesse solo le spese espressamente previste dal regolamento. In presenza di un regolamento economale dal carattere non univoco, l’addebito per spese di rappresentanza va escluso, non essendo possibile rimproverare all’agente una scelta che il regolamento stesso non vieta con chiarezza.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale del Servizio Economato di un Comune della provincia di Foggia, relativo alla gestione del fondo economale per l’esercizio 2024. Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del conto reso dall’agente contabile, proponendo la declaratoria di irregolarità alla luce delle criticità evidenziate dal Revisore.
La titolare del servizio si trovava in congedo di maternità in un arco temporale compreso nell’esercizio, e nelle more le funzioni erano state assunte dal Vice-economo. Con ordinanza istruttoria il giudizio è stato esteso anche a quest’ultimo, per le spese effettuate nel periodo di sostituzione. La Procura regionale ha chiesto, in via principale, la condanna della titolare e, in via subordinata, del Vice-economo per il periodo di sostituzione. Entrambi gli agenti si sono costituiti contestando gli addebiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la posizione del Vice-economo. Dalla deliberazione di nomina risulta che allo stesso, in tutti i casi di impedimento o assenza dell’Economo, è conferita la qualifica di agente contabile. Ne deriva che, nel periodo di assenza del titolare, il Vice-economo assume pienamente la funzione e le relative responsabilità. Irrilevanti sono, a tal fine, gli atti organizzativi successivi con cui sono state attribuite specifiche responsabilità e indennità, non essendo sufficienti a configurare un ambito di autonomia decisionale diverso.
Quanto ai profili formali, la Corte ribadisce che il conto giudiziale avrebbe dovuto essere sottoscritto da entrambi gli agenti contabili per i rispettivi periodi di competenza, ma qualifica tali rilievi come prettamente formali.
Sui profili strutturali, il Collegio condivide le censure del Magistrato istruttore. La costituzione del fondo economale in assenza di determinazione dirigenziale di impegno di spesa e gli impropri reintegri del fondo integrano irregolarità strutturali, riconducibili al contesto organizzativo e da emendare con iniziative migliorative, senza che ne derivi alcun ammanco. Le anticipazioni non autorizzate violano il principio di legalità della spesa.
Passando alle singole contestazioni, la Corte richiama i principi in materia: l’agente che anticipa deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in correlazione agli scopi delle anticipazioni; sono ammesse solo le spese espressamente previste dal regolamento. Quanto alle spese per onoranze funebri, il regolamento non è univoco perché non specifica in favore di chi le spese possano essere effettuate, e l’addebito è escluso. Analogamente, per le spese di caffetteria in occasione di un convegno patrocinato dal Comune, i presupposti per il discarico sussistono. Per le spese dei festeggiamenti del Santo Patrono, il regolamento prevede le spese per cerimonie senza distinguere tra eventi civili o religiosi, e l’addebito è escluso.
Diversamente, per le spese relative al pranzo in occasione dei festeggiamenti religiosi, in assenza di elementi conoscitivi sui partecipanti e di documentazione idonea, la Corte ritiene che il buono corrispondente non possa essere ammesso a discarico, con conseguente addebito a carico del Vice-economo. Il conto è quindi dichiarato irregolare e il Vice-economo condannato alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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