Controllo formale tardivo e mancata impugnazione della comunicazione degli esiti (Cass. civ. Sez. V n. 21097 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, in quanto atto con cui l’amministrazione finanziaria manifesta una pretesa tributaria, è autonomamente impugnabile. La sua mancata impugnazione nei termini di legge preclude la possibilità di far valere l’eventuale illegittimità per vizi propri, come la tardività dell’emissione, negli atti successivi volti alla riscossione del credito. La violazione del termine biennale per l’espletamento del controllo formale e per la comunicazione dei relativi esiti non è prevista a pena di nullità e non determina, per ciò solo, la nullità della successiva cartella di pagamento, tempestivamente notificata ex art. 25, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602/1973.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un controllo formale sulla dichiarazione Mod. Unico 2008 relativa al periodo d’imposta 2007, iscriveva a ruolo maggiore IRPEF con addizionali, interessi e sanzioni, per un importo totale di 13.800,00 euro, notificando al contribuente la relativa cartella di pagamento.

Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso. L’appello veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che annullava la cartella per violazione del termine del controllo formale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente, giudicandola infondata. Il ricorso contiene la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.; la mancata esposizione degli altri motivi di censura di primo grado è irrilevante, poiché l’unica ratio decidendi della C.T.R. si fonda sul mancato rispetto del termine del controllo formale. Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di ius postulandi: l’Agenzia delle Entrate è rappresentata ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, senza necessità di specifica procura.

Nel merito il motivo è fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: in base al combinato disposto dell’art. 36-ter, commi 1 e 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 25, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602/1973, il controllo formale deve essere effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo.

Nel caso concreto la cartella risulta notificata il 27.1.2012, quindi tempestivamente, poiché il termine scadeva il 31.12.2012. La comunicazione degli esiti del controllo è stata invece notificata il 10 febbraio 2011, mentre il controllo è stato eseguito il 5 gennaio 2011, oltre il termine biennale scaduto il 31 dicembre 2010.

Su questo punto la Corte afferma il principio decisivo: la comunicazione degli esiti del controllo formale è autonomamente impugnabile, con la conseguenza che la sua mancata impugnazione nei termini preclude di far valere l’illegittimità per vizi propri negli atti successivi di riscossione. Non è quindi deducibile come illegittimità derivata nei confronti della cartella di pagamento. In ogni caso, la violazione del termine per il controllo e per la comunicazione degli esiti non è prevista a pena di nullità.

La C.T.R. ha dunque errato nel ritenere illegittima la cartella per la sola tardività della comunicazione, vizio ormai superato dalla mancata impugnazione dell’atto. La sentenza è cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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