Giudicato esterno tributario anche se fondato su rinvio ad altra sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 21094 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il giudice di legittimità può accertare direttamente, con cognizione piena, l’esistenza e la portata del giudicato esterno, riesaminando gli atti processuali e valutandoli in fatto e in diritto, indipendentemente dall’interpretazione offerta dal giudice di merito. L’efficacia dell’art. 2909 cod. civ. opera solo sulle questioni, dedotte o deducibili, su cui il provvedimento si è effettivamente soffermato, non sulle statuizioni meramente apodittiche. Il giudicato esterno si forma anche quando la sentenza definitiva abbia recepito, per relationem, il contenuto di altra decisione non passata in giudicato, purché tra i giudizi sussista identità del rapporto giuridico e delle questioni di fatto e di diritto, e il punto accertato costituisca premessa logica indispensabile della decisione.
Il Fatto
Una società alberghiera impugnava l’atto di recupero con cui l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto un credito di imposta, utilizzato per investimenti su immobili condotti in locazione, qualificando le relative spese come meri costi e non come immobilizzazioni agevolabili. La società eccepiva il giudicato esterno formatosi su una decisione di altra commissione provinciale, divenuta definitiva, che aveva risolto identica questione.
Il giudice di seconde cure accoglieva l’eccezione e rigettava l’appello dell’ufficio. Quest’ultimo ricorreva per cassazione, contestando la sussistenza del giudicato, la motivazione asseritamente illogica e l’omessa pronuncia su una specifica eccezione.
La Motivazione della Corte
La Corte delinea anzitutto la regola processuale. Nel processo tributario il giudice di legittimità accerta direttamente il giudicato esterno, con cognizione piena che si estende al riesame degli atti e dei documenti processuali, senza vincolo all’interpretazione del giudice di merito. Resta fermo che gli effetti dell’art. 2909 cod. civ. operano solo sulle questioni effettivamente decise, non sulle affermazioni apodittiche (Cass. n. 38767 del 2021).
La Corte richiama poi il principio per cui, se un giudizio relativo al medesimo rapporto tra le stesse parti è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune alle cause preclude il riesame dello stesso punto, anche se il secondo giudizio ha finalità diverse (Cass. n. 2387/2024). La premessa logica della statuizione, pur se contenuta in un diverso processo, assume efficacia vincolante.
Nel caso concreto il giudice di merito aveva ricostruito l’identità del rapporto giuridico, dell’oggetto delle pretese fiscali e delle qualificazioni giuridiche preliminari. Il rapporto è unitario, perché le ragioni del disconoscimento del credito di imposta, imperniate sulla riconducibilità delle opere a meri costi in quanto realizzate su beni di terzi, sono le stesse per tutti gli anni interessati dalla verifica.
La Corte respinge la censura secondo cui la sentenza definitiva avrebbe fatto acritico rinvio ad altra decisione non passata in giudicato. La circostanza che il giudice provinciale si sia richiamato a una decisione regionale necessariamente prodromica alle questioni dedotte non impedisce la formazione del giudicato, perché la sentenza ha fatto proprie sia la ricostruzione fattuale sia la qualificazione giuridica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la motivazione è apparente, e quindi sindacabile, solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera della legge n. 134/2012 ha ridotto il sindacato al minimo costituzionale. Il vizio è denunciabile solo per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa (Sezioni Unite n. 8053 del 2014). Nessuna di tali ipotesi ricorre, essendo chiaro l’iter argomentativo della sentenza impugnata. Il terzo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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