Riorganizzazione aziendale e obbligo di ricollocare il dirigente medico prima dell’avviso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30455 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza sanitaria, la cessazione anticipata dell’incarico di direzione di struttura complessa per riorganizzazione aziendale non consente all’azienda sanitaria di bandire senz’altro la procedura comparativa per le nuove strutture. L’art. 31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, richiamato dall’art. 24, comma 12, del CCNL 3 novembre 2005 e divenuto applicabile anche agli incarichi di struttura complessa, impone all’azienda di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione del dirigente, valutandone preventivamente i requisiti rispetto alle posizioni disponibili. L’obbligo opera anche quando le nuove strutture presentino profili di ruolo sostanzialmente diversi da quelli preesistenti. Il dirigente può azionare l’azione di esatto adempimento per ottenere la valutazione omessa, oltre al risarcimento del danno anche da perdita di chance.

Il Fatto

Una dirigente medica ricopriva dal 2010, con incarico rinnovato nel 2015 per un ulteriore quinquennio, la direzione di una struttura complessa di medicina d’urgenza. A seguito di una riorganizzazione aziendale avviata dalla Regione, la struttura veniva disattivata e ne venivano costituite due nuove. La dirigente chiedeva l’accertamento del diritto al conferimento diretto di una delle nuove direzioni, assumendo di possederne i requisiti.

Il giudizio di primo grado rigettava la domanda e la Corte d’appello di Trieste confermava, ritenendo che il carattere “nuovo” delle strutture imponesse la procedura comparativa dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, senza obbligo per l’azienda di motivare l’inadeguatezza della dirigente. La questione approdava in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi del ricorso principale, che censurano il diniego del diritto al conferimento. Richiama il principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, il datore ha ampia discrezionalità nella scelta dei dirigenti e l’aspirante vanta un interesse legittimo di diritto privato, non un diritto soggettivo all’incarico. Tuttavia la pubblica amministrazione non può lasciare il dirigente immotivatamente senza incarico.

Il Collegio distingue la mancata conferma alla scadenza, disciplinata dall’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, dalla revoca anticipata per ragioni organizzative, regolata dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011. Solo in quest’ultima ipotesi il dirigente conserva sino alla scadenza il trattamento economico in godimento, con eventuale compensazione finanziaria.

Il punto centrale riguarda l’art. 31, comma 1, del CCNL del 1996, che impone alle aziende di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione in caso di ristrutturazione della dotazione organica, anche in discipline diverse di cui il dirigente possieda i requisiti. La norma, resa applicabile agli incarichi di struttura complessa, è espressamente richiamata dalla nota regionale e dal decreto aziendale. Il prioritario ricollocamento è funzionale alla salvaguardia economica e al risparmio di spesa.

La Corte ritiene quindi erroneo il ragionamento della Corte territoriale, che ha dedotto dalla novità delle strutture l’automatica necessità dell’avviso pubblico, disapplicando la prescrizione sulla preventiva valutazione del ricollocamento. L’azienda era tenuta a valutare i titoli e la posizione della dirigente per verificare se possedesse i requisiti per una delle due neocostituite strutture.

Quanto all’ulteriore argomento della mera responsabilità risarcitoria, la Corte osserva che l’interessata può esercitare l’azione di esatto adempimento per ottenere la valutazione omessa e, accertato l’inadempimento, agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance. Il ricorso incidentale dell’azienda, che contestava l’interesse ad agire della dirigente, è rigettato: l’interesse è insorto già con la pubblicazione dell’avviso ed è ravvisabile anche per finalità risarcitorie.

I primi quattro motivi sono accolti nei limiti indicati, assorbite le ulteriori censure, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

Nota della Redazione

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