Controllo sulla gestione finanziaria dell’Accademia della Crusca per il 2021 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 48 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza ministeriale si conclude con una relazione al Parlamento che accerta la regolarità del rendiconto e la coerenza tra risultato di amministrazione, avanzo e poste patrimoniali. Il superamento del limite di spesa per acquisti di beni e servizi di cui all’art. 1, comma 591, legge n. 160 del 2019 è consentito solo in presenza di un correlativo aumento delle entrate accertate rispetto all’esercizio 2018, che l’ente è tenuto a documentare. Il disavanzo di competenza finanziato con l’avanzo degli esercizi precedenti è legittimo, ma impone una gestione dei residui idonea a preservare la disponibilità di cassa. La non coincidenza tra residui e crediti o debiti iscritti nello stato patrimoniale integra una criticità contabile che l’ente deve illustrare analiticamente in nota integrativa, fornendo idonea giustificazione.
Il Fatto
L’Accademia della Crusca, istituto di alta cultura con personalità giuridica pubblica e autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria, è sottoposta al controllo della Corte dei conti per effetto del d.P.R. 23 gennaio 1975 ed è vigilata dal Ministero della cultura. Con l’art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259, l’ente ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti il conto consuntivo dell’esercizio 2021, corredato dalle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, per il controllo sulla gestione finanziaria.
La Corte ha esaminato gli atti e, sulla proposta del relatore, ha deliberato la relazione da comunicare alle Presidenze delle due Camere ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, insieme al consuntivo e alle relazioni degli organi dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la gestione 2021 muovendo dal rispetto degli obblighi di contenimento della spesa. L’ente, incluso nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, ha versato le somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 594, legge n. 160 del 2019 per euro 47.732,98. Dai documenti di bilancio risulta però un superamento del limite di cui all’art. 1, comma 591, legge n. 160 del 2019 per euro 170.044,89, giustificato dall’entità con un aumento delle entrate accertate al netto delle partite di giro di euro 213.470,36 rispetto al 2018, condizione prevista dall’art. 1, comma 593, legge n. 160 del 2019.
Sul piano contabile, la gestione finanziaria presenta un disavanzo di competenza di euro 114.705, determinato dalle maggiori spese di investimento finanziate con l’avanzo degli esercizi precedenti per euro 504.990. Il risultato di amministrazione diminuisce del 13,5 per cento, passando da euro 839.088 del 2020 a euro 725.444 del 2021; la parte disponibile si riduce a euro 37.547.
Particolare attenzione la Corte dedica alla questione del risultato economico, che chiude con una perdita di euro 70.544. L’avanzo di 54,6 milioni registrato nel 2020 era stato generato da componenti straordinarie di reddito, ossia dalla rivalutazione del patrimonio archivistico e librario. La Sezione dà atto che la criticità già rilevata nel precedente referto, relativa a beni rivalutati senza corretta allocazione, non si ripete nell’esercizio in esame: nel 2021 sono iscritti solo i contributi ordinari.
La Corte censura il persistente disallineamento tra le poste del rendiconto e quelle patrimoniali. I crediti iscritti nello stato patrimoniale, pari a euro 178.694, non coincidono con i residui attivi di euro 194.665 per euro 15.971, riconducibili ai residui del capitolo sul deposito TFR vincolato. Analogamente, i residui passivi non coincidono con i debiti dello stato patrimoniale. La Sezione rinnova l’invito all’ente a curare la riconciliazione e a illustrare analiticamente le discordanze in nota integrativa.
La relazione è quindi comunicata alle Presidenze delle due Camere, con il consuntivo e le relazioni degli organi dell’ente, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.