Controllo Corte dei conti su gestione finanziaria Autorità portuale Mar Tirreno centrale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 150 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Autorità di sistema portuale, ex art. 6, comma 9, della legge n. 84/1994, è finalizzato a riferire al Parlamento sui risultati della gestione e sulle vicende di maggior rilievo. In tale sede la Sezione accerta che la gestione delle risorse pubbliche destinate alle infrastrutture portuali deve rispettare i principi di corretta imputazione degli accertamenti e degli impegni di cui agli artt. 26 e 31 del d.P.R. n. 97/2003, confluendo le entrate vincolate non utilizzate nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione. L’espletamento di un servizio di interesse generale in regime concessorio oltre la scadenza del titolo, senza gara, integra un’anomalia rilevante e può determinare effetti distorsivi della concorrenza. I ritardi nella realizzazione delle opere finanziate, con conseguente accumulo di residui e giacenze di cassa, ostano al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr e del fondo complementare.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha esaminato il rendiconto generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, comprensiva dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, relativo all’esercizio finanziario 2022. Il referto riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259/1958, sulle risultanze del controllo sulla gestione.

Il precedente referto sull’esercizio 2021 era stato deliberato con determinazione n. 148 del 19 dicembre 2023. La Corte ha esaminato il rendiconto trasmesso dall’Ente, corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione, nonché le vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il risultato finanziario di competenza assume segno negativo per euro 55.948.292, con una riduzione di euro 117.226.055 rispetto all’avanzo del precedente esercizio. Lo squilibrio è dovuto al saldo negativo della parte capitale, determinato dai maggiori impegni per opere infrastrutturali. L’avanzo di amministrazione si attesta a euro 117.251.426, in calo del 29,81 per cento, mentre il fondo di cassa cresce del 39,81 per cento.

Particolare attenzione è dedicata agli interventi finanziati dal fondo complementare Pnrr, per complessivi 361 milioni di euro destinati a dieci progetti. La Corte ha rilevato l’anticipo erogato pari al 44,18 per cento del totale, con pagamenti ancora contenuti. In relazione agli accordi quadro per l’affidamento dei lavori, la Sezione ha invitato l’Autorità a riferire con rigore le attività e i relativi costi agli specifici interventi finanziati, considerata la genericità delle indicazioni contenute negli accordi ripartiti in lotti.

La Corte ha poi esaminato il contenzioso pendente, per un petitum complessivo di euro 357.686.130. L’Ente, ritenendo sufficienti le esposizioni nel bilancio finanziario, non ha iscritto alcun accantonamento al fondo rischi del bilancio patrimoniale. La Sezione ha ritenuto tale prospettazione non assentibile, in considerazione della necessaria coerenza tra i due bilanci, ribadendo l’esigenza di una congrua appostazione al fondo rischi in vista delle possibili ripercussioni sugli equilibri di bilancio.

Quanto ai servizi di interesse generale, la Corte ha ribadito l’indifferibilità dell’individuazione del gestore del servizio idrico portuale, la cui concessione era scaduta nel 2013 e proseguita senza titolo alle condizioni del 2004. La Sezione ha rilevato che l’Ente non ha ottemperato alla richiesta ministeriale di indire la gara, preferendo il subentro del gestore del servizio idrico integrato. Ha inoltre segnalato che il rilascio di una concessione provvisoria per la stazione marittima non è stato preceduto dall’autorizzazione ministeriale richiesta dalla normativa.

Infine, la Corte ha rilevato l’ingente entità dei residui attivi e passivi a fine esercizio, riguardanti soprattutto il conto capitale, e ha ribadito l’invito ad adottare misure organizzative idonee a evitare la permanenza di tali importi, richiamando la corretta imputazione di accertamenti e impegni secondo il principio di competenza finanziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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