Controllo Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa geometri 2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 151 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sugli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994, pur a fronte dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all’ente, non si esaurisce nella verifica della sostenibilità previdenziale, ma investe la sana gestione finanziaria nel suo complesso. La funzione di protezione sociale affidata alla Cassa, rilevante ai sensi dell’art. 38 Cost., impone che i costi di funzionamento e i compensi degli organi siano contenuti entro limiti coerenti con i risultati di esercizio. Alla stregua del principio affermato dalla Corte costituzionale n. 7 del 2017, ogni spesa eccedente il necessario grava sulle contribuzioni degli iscritti e incide sul sinallagma macroeconomico tra contribuzioni e prestazioni. Ne discende la raccomandazione a un costante monitoraggio dell’andamento degli iscritti, del rapporto contributi/pensioni e del recupero dei crediti contributivi.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha esaminato il bilancio consuntivo 2022 della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, ente trasformato in soggetto di diritto privato e sottoposto al controllo ai sensi dell’art. 100, comma 2, Cost. e della legge n. 259/1958. All’esito dell’istruttoria, la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259/1958, il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’esercizio.

La verifica prende le mosse dai documenti di bilancio e dalle relazioni degli organi amministrativi e di controllo, nonché dalle interlocuzioni con i Ministeri vigilanti. L’esercizio considerato risente degli interventi normativi di sostegno alla categoria e delle tensioni inflazionistiche, che hanno inciso sulla dinamica dei redditi professionali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro ordinamentale. Il mutamento della qualificazione giuridica dell’ente non ha inciso sulla funzione di protezione sociale: restano fermi l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, la correlazione contributi-prestazioni e il principio dell’equilibrio di bilancio, come confermato anche dalla Corte costituzionale n. 248 del 1997. La gestione deve tendere alla corrispondenza tra contribuzioni e pensioni per non incorrere nel depauperamento del patrimonio.

Sul piano dei costi di funzionamento, la Corte rileva il considerevole incremento dell’onere per gli organi, pari a euro 4.200.489, in aumento di euro 472.050 rispetto all’esercizio precedente, con impatto prevalentemente determinato dai rimborsi per missioni e dall’indennità giornaliera. A ciò si aggiunge la crescita dei costi del personale, pari a euro 9.682.494, nonostante il decremento delle unità in servizio, e l’aumento degli incarichi esterni. La Sezione richiama il principio di contenimento della spesa affermato dalla Corte costituzionale n. 7 del 2017, sottolineando che il finanziamento dell’attività strumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti.

La Corte esamina poi la gestione previdenziale, che chiude con un saldo positivo tra contributi e prestazioni di euro 115.927.708, derivante dai maggiori redditi di categoria e dalle autoliquidazioni. Il rapporto iscritti/pensionati scende però da 2,53 a 2,47 e le entrate da recupero contributi diminuiscono sensibilmente, passando da 28,36 a 9,53 milioni. La Sezione raccomanda di monitorare la riscossione per evitare rischi di prescrizione.

Quanto al patrimonio, il risultato complessivo lordo della gestione è di euro 10.107.619, con una flessione di circa 18 milioni degli impieghi mobiliari e finanziari, compensata in parte dal miglioramento della gestione immobiliare. La Sezione ribadisce la necessità di assicurare la redditività del patrimonio per l’equilibrio di bilancio e richiama la peculiare natura del risparmio previdenziale, che mal si presta a investimenti ad alto rischio.

Infine, la Corte rileva il disallineamento tra residui attivi e passivi della situazione amministrativa e crediti e debiti della situazione patrimoniale, chiedendo che l’ente raccordi i dati, e raccomanda un’attenta valutazione della sostenibilità del sistema nel tempo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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