Recupero dell’indebito pensionistico e decorrenza dal termine di conoscibilità dei redditi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 113 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale per superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario, il termine annuale per il recupero, di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, decorre dall’anno in cui l’Ente previdenziale ha conoscibilità dei redditi maturati dal percettore. Nei limiti di cumulabilità, la conoscibilità si acquisisce mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno successivo a quello di maturazione, cui consegue la tempestività dei provvedimenti di recupero emanati entro l’anno successivo a quello della verifica.
Il Fatto
La titolare di una pensione ai superstiti impugnava la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso le richieste dell’INPS di restituzione di somme percepite indebitamente negli anni 2019 e 2020, in quanto eccedenti i limiti di cumulabilità con i redditi posseduti. L’appellante sosteneva che, decorso il termine annuale di revisione delle liquidazioni, il recupero fosse ostacolato dalla sua buona fede, avendo assolto all’obbligo di comunicazione dei dati reddituali mediante l’invio della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Contestava, inoltre, la decorrenza del termine di decadenza, ritenendo che lo stesso dovesse retroagire al momento dell’acquisizione dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente ritenuto ammissibile l’appello, in quanto basato su presunti errori di diritto nella applicazione della normativa, come richiesto dall’art. 170 del codice della giustizia contabile. Ha quindi esaminato il merito, incentrato sulla determinazione del dies a quo per il computo del termine di decadenza per l’azione di recupero dell’indebito, in relazione alla disciplina dettata dall’art. 9 della legge n. 428/1985 e dall’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986.
Richiamando il principio delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, la Corte ha precisato che la provvisorietà delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate esclude ogni legittimo affidamento del beneficiario circa la definitività del trattamento entro il termine annuale. Ha inoltre valorizzato l’orientamento nomofilattico della Cassazione, secondo cui la verifica reddituale deve avvenire nell’anno civile in cui l’istituto previdenziale ha avuto conoscibilità dei redditi e il recupero deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro l’anno civile successivo.
Nel caso di specie, gli accertamenti hanno rivelato che i redditi percepiti dalla ricorrente erano emersi solo in seguito alla presentazione dei modelli 730 negli anni 2020 e 2021. I consequenziali provvedimenti di recupero, emessi rispettivamente nel 2021 e nel 2022, sono stati pertanto ritenuti tempestivi. La Corte ha infine ribadito che l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973 si adempie con la dichiarazione dei redditi presentata nell’anno successivo a quello di maturazione, non rilevando l’eventuale buona fede del percettore quando la mancata comunicazione abbia impedito il puntuale accertamento dei limiti di cumulabilità.
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Nota della Redazione
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