Pensione ai superstiti all’orfano maggiorenne inabile: onere probatorio e CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 110 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’orfano maggiorenne alla pensione di reversibilità, ai sensi degli artt. 82, 85 e 194 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 2 della legge n. 222/1984, presuppone che il soggetto si trovi, alla data del decesso del dante causa, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nonché nella condizione di convivenza a carico e di nullatenenza. L’accertamento di tali requisiti è rimesso all’onere probatorio del richiedente e non può essere supplito dalla consulenza tecnica d’ufficio, che non costituisce prova ma mezzo di valutazione di fatti già acquisiti al giudizio. In difetto di idoneo compendio probatorio il ricorso è rigettato, restando irrilevante la richiesta di CTU e di prova testimoniale.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno della figlia della pensionata defunta, agiva davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto dell’amministrata alla pensione ai superstiti in qualità di figlio maggiorenne totalmente inabile. Esponeva che la donna, affetta da plurime patologie, era stata resa inabile a qualsiasi attività lavorativa e che aveva sempre vissuto a carico della madre, deceduta in data non indicata nel testo.

L’INPS aveva rigettato la domanda amministrativa, ritenendo insussistente il requisito dell’inabilità alla data del decesso e non dimostrata la vivenza a carico. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente adiva il giudice contabile deducendo la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 818/1957 e chiedeva, in via istruttoria, CTU, prova per testi e, in via gradata, giuramento suppletorio. L’INPS eccepiva anche la prescrizione dei ratei.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuandolo negli artt. 82, 85 e 194 del d.P.R. n. 1092/1973, integrati dall’art. 13 del R.D.L. n. 636/1939, dall’art. 2 della legge n. 218/1952 e dall’art. 22 della legge n. 903/1965. Il requisito richiesto all’orfano maggiorenne consiste nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, da valutarsi con riferimento al momento della morte del dante causa, secondo l’insegnamento della Cass. Sez. L. n. 9946/2014.

Su questo punto il ricorso non regge. La patologia addotta ha carattere neurodegenerativo e progressivo e richiede una diagnosi chiara che ne ancori gli effetti alla data rilevante. Dagli atti non emerge che al decesso della madre la malattia fosse già evoluta nei termini prospettati: il certificato prodotto è di sette anni successivo, la documentazione del Dipartimento di Salute mentale è del 7 marzo 2024, il verbale di invalidità civile attesta l’invalidità totale solo dal maggio di un anno successivo, e la consulenza tecnica di parte si fonda su documentazione clinica non prodotta.

Quanto alla vivenza a carico, il giudice rileva discrasie decisive. La condizione reddituale dichiarata all’INPS non coincide con l’attestazione dell’Agenzia delle entrate, dalla quale emerge la percezione di redditi non fondiari anche dopo il decesso, di fonte non chiarita. Anche sul piano della residenza lo stato di famiglia originario non trova conferma nel certificato di residenza storico, che colloca l’amministrata in altro Comune per un arco temporale incompatibile con la convivenza asserita.

Il difetto probatorio travolge anche le istanze istruttorie. La Corte ribadisce che la CTU non è una prova, ma un mezzo di valutazione di fatti già acquisiti, e non può esonerare la parte dall’onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, in coerenza con Cass. n. 996/1999, Cass. n. 3351/1987, Cass. n. 4755/1999 e con il precedente della Corte dei conti, Sez. Giur. Liguria n. 30/2022. La prova testimoniale è giudicata inutile, vertendo su un requisito riferito a soggetto estraneo alla vicenda processuale.

Il ricorso è dunque rigettato per insussistenza in radice dei presupposti, con compensazione delle spese in ragione delle condizioni cliniche dell’amministrata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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