Controllo sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per i finanzieri (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 38 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti si esprime in un referto alle Presidenze delle due Camere, ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958. Il giudizio concerne la regolarità contabile e la sana gestione, non la legittimità degli atti di amministrazione. L’ente che eroga prestazioni previdenziali e assistenziali con risorse proprie deve garantire la copertura delle corrispondenti spese con le entrate istituzionali, salva la gestione separata delle poste “per conto” e delle “contabilità speciali”, che si compensano per definizione. Il referto formula raccomandazioni e inviti, privi di effetti sanzionatori, diretti a correggere le disfunzioni gestionali rilevate.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato il rendiconto generale del Fondo di assistenza per i finanzieri per l’esercizio 2021, con le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi in adempimento dell’art. 4, comma 2, della legge n. 259 del 1958. L’Ente, dotato di personalità giuridica di diritto privato e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze, eroga l’indennità di buonuscita ai militari della Guardia di finanza cessati dal servizio e provvidenze di carattere assistenziale.

Il referto riferisce al Parlamento il risultato del controllo, esaminando l’ordinamento, gli organi, il personale, l’attività istituzionale, la prevenzione della corruzione, l’attività contrattuale e i risultati contabili della gestione.

La Motivazione della Corte

Sul piano dell’ordinamento, la Sezione ricostruisce la natura e le fonti di finanziamento del Fondo, alimentato dalle quote delle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito dell’attività operativa del Corpo, dai proventi dei servizi doganali, dai redditi patrimoniali e da erogazioni a carico del bilancio statale. Le uniche forme di apporto a carico degli iscritti sono i contributi per l’assistenza sanitaria e le ritenute finalizzate all’assistenza agli orfani.

Con riguardo agli organi, la Corte rileva l’opportunità di iscrivere separatamente nei documenti contabili gli oneri sostenuti per gli organi rispetto a quelli del personale, per una corretta rappresentazione delle voci di spesa. Quanto all’indennità di buonuscita, il quoziente per l’esercizio 2021 è risultato superiore del 10,34 per cento rispetto alla media del triennio precedente, con una quota per anno di servizio di euro 309,62.

Sul piano della gestione finanziaria, il saldo corrente e l’avanzo di competenza diminuiscono, in relazione soprattutto al saldo negativo di parte capitale, non compensato dalla crescita delle entrate. La Corte osserva che le entrate istituzionali destinate a previdenza e assistenza coprono totalmente le corrispondenti spese, con una differenza di segno positivo. Il risultato di amministrazione si incrementa per il rallentamento dei pagamenti di competenza e la crescita dei residui attivi.

La Sezione formula raccomandazioni in materia di gestione dei residui, invitando l’Ente a verificarne costantemente i presupposti di permanenza in bilancio, e richiede una più attenta programmazione degli interventi e dei mezzi di copertura. Segnala inoltre la mancata messa a reddito di un immobile e l’invito alla prudenza nella gestione degli investimenti, per l’ottimizzazione della combinazione redditività-rischio. Nel merito delle prestazioni, evidenzia il disallineamento tra il periodo di acquisizione delle risorse per l’una tantum e quello di erogazione ai destinatari, sollecitando iniziative acceleratorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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