Rinuncia all’azione e cessazione dell’interesse per sopravvenuta sentenza costituzionale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 7 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che dichiari non fondate le questioni di legittimità sollevate sulla norma applicabile fa venir meno l’interesse della parte alla prosecuzione del giudizio. In tale ipotesi, la rinuncia all’azione ritualmente dichiarata in udienza e accettata dalla controparte determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo. Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando la sopravvenienza normativa o giurisprudenziale abbia inciso sull’interesse della parte attrice, così da giustificare la definizione del rapporto processuale senza addebito.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza, titolari di trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo I.N.P.S., avevano agito in primo grado chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità dell’art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197 del 2022, e in subordine la disapplicazione della norma con riliquidazione delle pensioni.
La Sezione giurisdizionale di primo grado, con la sentenza n. 81 del 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo per genericità delle singole posizioni previdenziali, non avendo i ricorrenti specificato la decorrenza e l’importo dei rispettivi trattamenti. Proposto appello, nelle more è intervenuta la sentenza n. 167 del 2025 della Corte costituzionale, che ha respinto le questioni. I ricorrenti hanno quindi dichiarato in udienza di rinunciare all’azione.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dalla sopravvenienza della sentenza n. 167 del 2025 della Corte costituzionale, che ha inciso sulla materia del contendere definendo le questioni di costituzionalità già sollevate sulla norma contestata. Il giudice rileva che tale pronuncia ha fatto venir meno l’interesse delle parti attrici alla prosecuzione del giudizio.
Su questa premessa si innesta la rinuncia all’azione dichiarata in udienza dal difensore dei ricorrenti con richiesta di compensazione delle spese, seguita dall’accettazione della difesa dell’I.N.P.S. La Corte qualifica l’atto come rinuncia agli atti del giudizio: essendo cessato l’interesse alla decisione, il processo non può che essere dichiarato estinto.
La motivazione non affronta nel merito i motivi d’appello — l’omogeneità dell’azione collettiva, la rilevanza della questione di costituzionalità, la valutazione delle risultanze documentali — perché la sopravvenienza processuale ne assorbe l’esame. Il percorso argomentativo resta dunque essenziale: la caducazione dell’interesse preclude ogni ulteriore scrutinio.
Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione integrale. La scelta riposa sulla circostanza che la rinuncia è intervenuta proprio in conseguenza della sentenza n. 167 del 2025, che ha eliminato l’interesse della parte attrice: la definizione del giudizio non è quindi addebitabile né all’una né all’altra parte. Ne segue la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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