Ricusato il visto al decreto di mutamento di incarico di dirigente scolastico (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 283 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento degli incarichi di dirigente scolastico, e in particolare il mutamento di incarico in pendenza di contratto individuale, è subordinato al rispetto dell’ordine delle operazioni stabilito dalla contrattazione collettiva e dagli atti organizzativi dell’amministrazione. L’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, l’art. 11 CCNL Area V e le clausole generali di correttezza e buona fede impongono una procedimentalizzazione che renda verificabile la comparazione tra i richiedenti. La motivazione non può risolversi in formule tautologiche o nel mero possesso di competenze adeguate. La titolarità dei benefici della legge 104/1992 non esonera dal bilanciamento con il buon andamento e la continuità dell’azione dirigenziale. Una motivazione integrata solo in sede di controllo preventivo non sana la carenza genetica dell’atto.
Il Fatto
Sottoposto a controllo preventivo di legittimità il decreto con cui il competente Ufficio scolastico regionale ha disposto il conferimento di un incarico di dirigente scolastico, di durata triennale con decorrenza dal 1° settembre 2025, in favore di una dirigente già titolare di incarico presso altro istituto del medesimo comune. Nel provvedimento l’amministrazione ha richiamato il possesso dei benefici di cui alla legge 104/1992 a titolo familiare e l’adeguatezza delle competenze professionali desumibili dal curriculum.
Il magistrato istruttore ha formulato rilievi per violazione di legge, carenza istruttoria e motivazionale e motivazione apparente, segnalando che il precedente incarico della dirigente era stato conferito con altro decreto per il triennio 2024-2027. L’amministrazione ha replicato prospettando una correzione di errore materiale e sostenendo la sussistenza di un mutamento a domanda in pendenza di contratto. La Ragioneria ha segnalato il mancato superamento del controllo di regolarità contabile. La questione è stata deferita alla pronuncia collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro delle operazioni di conferimento, governato dall’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 11 CCNL Area V, che fissa un ordine preciso delle fasi: conferma degli incarichi, riassegnazione per riorganizzazione, nuovo incarico e rientri, mutamento in pendenza di contratto, mutamento in casi eccezionali e mobilità interregionale. A questo si aggiungono gli atti di macro-organizzazione dell’amministrazione, che per la fase D richiedono casi di particolare urgenza, gravi esigenze familiari o circostanze adeguatamente motivate e documentate.
Il Collegio rileva che l’ordine legale delle operazioni è presidio di legalità, trasparenza e buon andamento e richiede un iter procedurale e cronologico certo, funzionale alla parità di trattamento. Da ciò discende l’esigenza di un’evidenza documentale dell’istruttoria e della comparazione svolta in ciascuna fase, che non può essere sostituita dalle difese spiegate nel procedimento di controllo.
Nel caso concreto non emerge alcun riscontro documentale del rispetto dell’ordine delle fasi né della comparazione tra i richiedenti la medesima sede. La stessa correzione di errore materiale invocata dall’amministrazione, lungi dall’integrare la motivazione, non chiarisce i presupposti in fatto e in diritto del mutamento in pendenza di contratto.
Quanto ai benefici della legge 104/1992, la Sezione li ritiene non dirimenti: la legge quadro esige una disciplina attuativa e la posizione del lavoratore va bilanciata con il buon andamento e con la continuità dell’azione dirigenziale, positivizzata nella durata minima triennale degli incarichi. Nella specie manca il nesso funzionale tra le esigenze di tutela e lo spostamento nel medesimo comprensorio comunale.
Neppure la motivazione fondata sull’adeguatezza professionale supera il vaglio: essa si risolve in formula di stile, senza declinazione rispetto alla fattispecie e senza le ragioni della preferenza rispetto agli altri candidati. La Sezione esclude che la riservatezza giustifichi l’assenza di tracciabilità della comparazione, trattandosi di procedura selettiva in cui i dati dei concorrenti sono ostensibili. L’integrazione motivazionale intervenuta in sede di controllo non sana la carenza genetica dell’atto.
Per queste ragioni la Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto, assorbita ogni altra questione.
Nota della Redazione
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