Giudicato pensionistico copre il dedotto e il deducibile su anzianità 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla determinazione di un rapporto pensionistico copre il dedotto e il deducibile. L’efficacia vincolante dell’art. 2909 cod. civ. preclude che si facciano valere, in un giudizio successivo, questioni che rimetterebbero in discussione la statuizione già resa, anche se non proposte né esaminate nel primo processo. Il vincolo si estende ai fatti costitutivi della domanda e ai presupposti logici e indefettibili della decisione. È pertanto inammissibile, per difetto di esame nel merito, la domanda con cui il ricorrente riproponga un presupposto di fatto — quale l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 — già accertato in senso contrario con pronuncia passata in giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare dell’Esercito cessato dal servizio, riceve un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto. Egli chiede il ricalcolo della pensione con applicazione del sistema retributivo, sostenendo il mancato computo di servizi figurativi dai quali deriverebbe un’anzianità di diciotto anni al 31 dicembre 1995; la pensione erogata è stata invece determinata su un’anzianità di diciassette anni e dieci mesi.
L’INPS eccepisce in via pregiudiziale l’esistenza di un giudicato sulla determinazione del rapporto pensionistico, formatosi a seguito di una precedente pronuncia della Corte dei conti. In quel giudizio il ricorrente aveva riconosciuto di non avere maturato diciotto anni di anzianità alla data del 1995 e, su tale presupposto, aveva chiesto il ricalcolo con il sistema misto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non è esaminabile nel merito, perché l’eccezione di giudicato è fondata. La Corte muove dall’art. 2909 cod. civ., che sancisce come l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato faccia stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità e contabile, l’efficacia vincolante del giudicato copre il dedotto e il deducibile e impedisce di far valere questioni che rimetterebbero in discussione la statuizione, pur se non prospettate nel processo. Il vincolo si estende ai fatti costitutivi della domanda e agli ulteriori fatti che costituiscono il presupposto logico e indefettibile della decisione.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva già proposto un ricorso per il ricalcolo con applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, affermando espressamente che alla data del 31.12.1995 non vantava un’anzianità di almeno diciotto anni. Quel giudizio si è concluso definitivamente con pronuncia di appello della Corte dei conti, che ha riconosciuto il beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalla questione di massima n. 1/2021/QM: la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
Una volta passata in giudicato quella sentenza, i suoi presupposti indefettibili non possono essere contraddetti. La domanda volta a dimostrare, nel nuovo giudizio, un’anzianità di diciotto anni al 31 dicembre 1995 contraddice apertamente un presupposto fondamentale della decisione precedente, coperto dall’efficacia dell’art. 2909 cod. civ.. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Il ricorso verte su materia già coperta da giudicato e le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza; la Corte non ritiene congruo disporre la compensazione, prevista come mera possibilità rimessa al giudice dall’art. 31, comma 3, ultima parte, c.g.c.. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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