Controllo Corte conti su acquisto partecipazione e gestione sosta in house (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 68 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo che la Corte dei conti esercita ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 sull’atto di acquisto di una partecipazione societaria verifica la sussistenza di un’analitica motivazione in ordine alla necessità dell’operazione per le finalità istituzionali dell’ente, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché all’assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il parametro dell’adeguatezza della motivazione si modula in chiave proporzionale al grado di complessità dell’operazione deliberata. La carenza motivazionale sul profilo degli aiuti di Stato non determina di per sé un giudizio di non conformità, quando l’intervento, per il suo oggetto, non appaia in contrasto con tale disciplina. Il modello contrattuale che riconosce all’affidatario una quota dell’utile particolarmente favorevole, senza rischio d’impresa a suo carico e con obbligo di ripianare le perdite in capo all’ente, non è idoneo a stimolare i migliori livelli di efficienza.

Il Fatto

Un Comune ha deliberato l’istituzione del servizio di sosta a pagamento sul territorio comunale, individuando quale modalità di gestione l’in house providing e autorizzando l’acquisto di un pacchetto minimo di 500 azioni della società a capitale interamente pubblico già operante nel settore, per un investimento complessivo di 2.500 euro. La deliberazione ha inoltre approvato la convenzione di controllo analogo congiunto e lo schema del contratto di servizio.

Il segretario comunale ha trasmesso la deliberazione alla Sezione regionale di controllo, ai fini dell’esercizio del controllo previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. La Sezione ha rilevato che l’operazione societaria non risultava ancora perfezionata, con conseguente sottoposizione dell’atto al vaglio del giudice contabile in conformità alle indicazioni delle Sezioni riunite.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’ambito del controllo: a norma dell’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, la Corte verifica che il provvedimento contenga un’analitica motivazione sulla scelta di acquistare la partecipazione, sulle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, sulla forma di gestione del servizio e sull’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il controllo si estende alla conformità agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con riguardo a efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Quanto al profilo della competenza e del contenuto motivazionale, l’acquisto risulta deliberato dal Consiglio comunale, in linea con l’art. 7, comma 1, lett. c), del TUSP. L’atto espone in modo adeguato le ragioni della scelta dell’affidamento diretto rispetto alla gara o alla gestione internalizzata.

Sui vincoli tipologici e finalistici, la società affidataria è costituita in forma di società per azioni, ammessa dall’art. 3 del TUSP. L’oggetto sociale è coerente con le finalità istituzionali dell’ente e le attività di gestione della sosta rientrano nella produzione di un servizio di interesse generale, riconducibile all’art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione richiama la duplice accezione del concetto elaborata dalle Sezioni riunite: profilo oggettivo, relativo alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, e profilo soggettivo, riferito agli effetti sulla situazione finanziaria dell’ente. L’atto dà conto degli indici di bilancio dell’ultimo quinquennio e dello stanziamento in parte capitale a copertura dell’investimento.

La Sezione osserva però alcune incongruenze nei valori di costo della relazione di valutazione — la voce relativa alla posa dei parcometri appare sovrapponibile a quella della fornitura; l’onere una tantum è imputato a un solo esercizio; la percentuale stimata delle spese generali al 50% risulta particolarmente elevata; non è chiara l’incidenza dell’IVA. Nel merito del contratto di servizio, la quota del 25% dell’utile riconosciuta alla società appare particolarmente favorevole, considerato che nel risultato confluiscono tutti i costi di gestione, compresi quelli generali, e che le eventuali perdite sono ripianate dal Comune, senza rischio d’impresa in capo all’affidatario. Non giustificata appare neppure la possibilità di una plusvalenza sull’indennizzo di fine rapporto.

Infine, sul profilo degli aiuti di Stato, la delibera nulla dice e la documentazione non contiene riferimenti alla disciplina europea. La Sezione rileva la carenza di motivazione, pur non ravvisando, nel caso concreto, un contrasto sostanziale con tale disciplina. La Sezione raccomanda di disciplinare le modalità di recesso dalla società e di liquidazione della quota.

Leggi il parere ufficiale (PDF)

Torna all'indice

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *