La proroga tecnica non prevista negli atti di gara è illegittima (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 4 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica del contratto di appalto pubblico è legittima solo se l’opzione è espressamente prevista nel bando e nei documenti di gara e se ricorrono congiuntamente specifici presupposti: carattere eccezionale e temporaneo della misura, avvenuta indizione della procedura di gara per la selezione del nuovo contraente e assenza di ritardi imputabili all’Amministrazione. La mancata previsione negoziale e il difetto dei presupposti legittimanti comportano l’illegittimità dell’atto e il conseguente ricuso del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.
Il Fatto
La Prefettura di Crotone, in prossimità della scadenza di un contratto di appalto per la manutenzione di un Centro di Prima Accoglienza, disponeva con proprio decreto una proroga di quattro mesi del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. L’atto, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo per la Calabria, sollevava rilievi in ordine alla previsione dell’opzione negli atti di gara e alla sussistenza dei presupposti per la proroga tecnica.
La procedura per l’individuazione del nuovo gestore, affidata a Invitalia S.p.A. come centrale di committenza, risultava ancora nella fase preparatoria, senza che il bando fosse stato pubblicato. Nell’adunanza del 18/12/2025, l’Amministrazione non compariva.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha innanzitutto accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Prefettura, gli atti di gara non prevedevano l’opzione di proroga richiesta dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. Il richiamo generico all’art. 106 contenuto nell’art. 21 del Capitolato d’oneri, dedicato alle variazioni quantitative delle prestazioni, non poteva essere interpretato come clausola di chiusura onnicomprensiva idonea a includere la modifica della durata contrattuale, non essendo a ciò riferibile il tenore letterale della disposizione. Né l’art. 5 del medesimo capitolato, rubricato “Durata del contratto”, conteneva alcuna previsione di proroga ulteriore. Tale carenza, come evidenziato anche dalla giurisprudenza citata, preclude la possibilità di disporre la proroga.
Quanto ai presupposti sostanziali, il Collegio ha ritenuto la proroga illegittima anche per la mancata indizione della gara per il nuovo affidamento e per l’imputabilità del ritardo all’Amministrazione. L’istituto, pur potendo trovare fondamento nel principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., positivizzato nell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, richiede che il termine per la nuova procedura sia già in corso e che i ritardi non siano dipesi dall’Amministrazione stessa.
Nella vicenda, la prima interlocuzione con il Ministero era avvenuta a meno di otto mesi dalla scadenza, con successivi periodi di stasi e una pianificazione non adeguata, rivelando difetti di programmazione organizzativa ascrivibili alla stessa Amministrazione. La proroga, pertanto, non poteva considerarsi misura eccezionale volta a fronteggiare circostanze imprevedibili, ma costituiva uno strumento per sopperire a proprie inerzie. La Corte ha infine dichiarato assorbiti gli ulteriori profili relativi alla motivazione, pur richiamando l’attenzione sulla necessità di una corretta motivazione degli atti sin dalla loro adozione, e non ha riscontrato palesi illegittimità in relazione alle attività di manutenzione straordinaria.
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Nota della Redazione
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