Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 37 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia titolare di un debito di custodia, che presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, che si sostanzia nella mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e nella gestione delle scorte strettamente funzionali all’ordinario funzionamento, non configura la qualità di agente contabile. Ne consegue che, in difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, poiché il rapporto non è riconducibile alla materia del giudizio di conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una funzionaria di un Comune, in qualità di consegnataria di beni mobili per l’esercizio finanziario 2016. Il conto è stato depositato dall’Ente presso la Sezione giurisdizionale oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e senza l’allegazione della relazione dell’Organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..
Nella relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha prospettato che l’atto trasmesso non fosse qualificabile come conto giudiziale, perché la gestione rappresentata non riguardava beni per i quali il consegnatario avesse un debito di custodia, bensì l’insieme delle immobilizzazioni iscritte nell’inventario dell’ente. La consegnataria ha condiviso i rilievi, chiedendo la declaratoria di insussistenza dell’obbligo di resa del conto, e il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti destinati all’uso per il servizio dell’ufficio. Sul piano definitorio rileva l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La distinzione decisiva è tra debito di custodia e debito di vigilanza. Il primo presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il secondo connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso e per la gestione delle scorte di uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il Collegio precisa il criterio di discrimine. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e si configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (richiamate Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. La stessa consegnataria ha condiviso i rilievi. Pertanto, grava su di essa un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, non si pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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