Certificazione dei costi dell’accordo integrativo nelle fondazioni lirico-sinfoniche (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 281 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sull’ipotesi di accordo aziendale delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013, convertito nella legge n. 112/2013, è circoscritto alla verifica dell’attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Resta estranea a tale controllo ogni valutazione sulla concreta attività gestionale e amministrativa dell’Ente. La certificazione non positiva preclude alle parti la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo e impone la riapertura delle trattative. La quantificazione dei costi contrattuali deve essere rappresentata chiaramente nello stesso verbale di accordo.
Il Fatto
La Fondazione ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la certificazione dell’ipotesi di accordo integrativo denominato “Indennità IDES 2024“, sottoscritto con le organizzazioni sindacali aziendali. L’intesa prevede un gettone aggiuntivo forfettario lordo per ciascuna terza prestazione svolta dal personale tecnico, con vigenza limitata al Festival 2024 e carattere dichiaratamente eccezionale e non assorbibile da futuri aumenti contrattuali.
La Sezione ha avviato l’istruttoria chiedendo gli accordi integrativi presupposti, i bilanci e una relazione di dettaglio sulla quantificazione delle prestazioni e dell’extra costo. La Fondazione ha rappresentato che l’incremento di costo sarebbe ampiamente compensato dal minor numero di giornate lavorative rispetto a quelle indicate a bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del perimetro del controllo. L’art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013 attribuisce alla Corte un vaglio limitato all’attendibilità dei costi e alla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. Ne resta esclusa qualsiasi possibilità di intervento nella concreta attività gestionale e amministrativa dell’Ente.
Preliminare all’esame delle clausole è il richiamo agli accordi integrativi presupposti: il punto 1.17 dell’Accordo Integrativo 1999, come modificato dall’Accordo Integrativo 2003, e il punto 29 dell’accordo parte economica 2004. Da tali fonti la Corte desume la disciplina della prestazione in terzo turno e dei relativi compensi forfetari, che non incidono su alcun istituto contrattuale o di legge, fatta salva l’incidenza sul TFR nella misura del 25%.
La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall’Ente — la difficoltà di reperire risorse tecniche e le ragioni atmosferiche — ma ribadisce che oggetto della certificazione è esclusivamente l’ipotesi di accordo nei termini ivi rappresentati. Sul piano della compatibilità con il bilancio, la Corte rileva un utile d’esercizio previsto di euro 9.249,00, in forte decremento rispetto all’esercizio precedente, e una differenza negativa tra valore e costi di produzione.
La Corte formula quindi una puntualizzazione di metodo: la norma richiede che l’ipotesi di accordo rappresenti chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali e tale quantificazione dovrebbe essere contenuta nel verbale di accordo. Rileva, inoltre, l’utilizzo di un “costo giornaliero medio” indifferenziato per livello di personale ai fini del calcolo del costo e dei risparmi.
Pertanto la Sezione certifica l’ipotesi di accordo con le osservazioni e puntualizzazioni di cui in parte motiva, limitatamente all’ipotesi di accordo e alla tabella allegata di individuazione del personale e di quantificazione del costo di euro 61.600,00 relativo a n. 2.200 prestazioni. Richiama la Fondazione a una maggior attenzione nella fase di programmazione e di sottoscrizione degli accordi futuri e raccomanda una più puntuale quantificazione delle risorse.
Nota della Redazione
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