La sentenza penale assolutoria non preclude la responsabilità contabile dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 148 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa solo quanto all’accertamento della materialità dei fatti, e sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato messo in condizione di costituirsi parte civile. L’eventuale liceità penale della condotta non esclude l’illiceità contabile, attesa la diversità strutturale degli illeciti. Il giudice contabile può utilizzare gli elementi probatori acquisiti nel processo penale quali prove atipiche, valutandoli secondo la regola della preponderanza dell’evidenza e non secondo il criterio penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La qualifica di agente contabile prescinde dalle mansioni formalmente attribuite e ricomprende chiunque abbia, anche solo di fatto, la disponibilità e il potere di disporre di denaro pubblico.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per le Marche la società concessionaria della riscossione tributi e i suoi soci e amministratori, per il mancato riversamento di somme riscosse per conto del Comune. Il giudice di primo grado aveva condannato la società e due dei convenuti, ma aveva assolto una socia, applicando l’art. 652 c.p.p. e ritenendo vincolante la sentenza penale di assoluzione con formula piena. La Procura regionale aveva proposto appello incidentale avverso tale capo, mentre gli altri convenuti avevano appellato la sentenza di condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone la riunione degli appelli e dichiara l’improcedibilità dell’appello principale, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., per la mancata comparizione degli appellanti a due udienze consecutive. Nel merito dell’appello incidentale, il Collegio chiarisce che l’art. 652 c.p.p. costituisce un’eccezione al principio di autonomia dei giudizi e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti. La sentenza penale assolutoria fa stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti, mentre la valutazione della rilevanza causale della condotta rispetto al danno erariale resta di esclusiva competenza del giudice contabile.

Nel caso di specie, la Corte rileva la diversità strutturale tra l’illecito penale di peculato, caratterizzato dalla condotta appropriativa, e la contestazione contabile, incentrata sulla violazione degli obblighi di riversamento gravanti sull’agente contabile. La nozione di maneggio di denaro pubblico viene interpretata estensivamente, ricomprendendo non solo gli agenti formalmente preposti ma anche coloro che abbiano la disponibilità dei fondi e il potere di disporne direttamente, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dalle intercettazioni acquisite nel procedimento penale.

Il Collegio accerta che la socia aveva la gestione dei conti correnti postali sui quali confluivano i tributi riscossi e che era consapevole, quanto meno a titolo di dolo eventuale, del sistema fraudolento di gestione delle risorse. L’esecuzione di direttive altrui non è ritenuta sufficiente a escludere la responsabilità contabile, poiché l’agente contabile ha l’onere di comprovare che le mancanze derivino da cause a lui non imputabili. La Corte accoglie quindi l’appello incidentale e condanna la socia in solido con gli altri responsabili, applicando la disciplina delle spese di lite e dei relativi oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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