Danno all’immagine della P.A. esteso ai delitti commessi in suo danno (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 3 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 51, comma 7, cod. giust. cont. deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli cui faceva rinvio l’abrogato art. 7 legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, cod. pen.), da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo art. 51, comma 7. Il rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 all’art. 7 citato ha natura dinamica: per effetto dell’art. 4, comma 2, all. 3 al d.lgs. n. 174/2016, il riferimento alle disposizioni abrogate si intende oggi operato ai corrispondenti istituti del codice di giustizia contabile. Ne consegue l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni. La sentenza irrevocabile di condanna per tali delitti integra una condizione obiettiva di proponibilità dell’azione, di natura processuale, e non un elemento costitutivo dell’illecito erariale.
Il Fatto
Il Procuratore generale della Corte dei conti ha deferito alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 114, comma 3, cod. giust. cont., una questione di massima vertente sull’ambito dei reati presupposto dell’azione per danno all’immagine della P.A. L’occasione è un giudizio pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, promosso per il risarcimento del danno all’immagine conseguente a una condanna definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., non ricompreso nel Libro II, Titolo II, Capo I, cod. pen.
Il quesito chiede se l’art. 51, comma 7, cod. giust. cont. consenta l’azione per i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni, in conformità al testo della disposizione, e non solo per i delitti cui rinviava l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001. Il deferimento è motivato dal contrasto interpretativo insorto, dopo l’entrata in vigore del codice, tra un indirizzo restrittivo, maggioritario in appello, e un indirizzo estensivo, prevalente presso le Sezioni regionali.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite affrontano preliminarmente l’ammissibilità soggettiva del deferimento. L’art. 11, comma 3, cod. giust. cont. attribuisce al Procuratore generale il potere di deferire questioni di massima; tale potere non deriva dalla qualità di parte nel giudizio a quo, ma è espressione della funzione di nomofilachia, secondo il modello del deferimento nell’interesse della legge. Il Collegio esclude che le modalità di proposizione della questione ledano il diritto di difesa o la parità delle parti, rimanendo il merito incardinato presso la Sezione regionale.
Superato il vaglio di rilevanza, il Collegio ricostruisce la cornice normativa e giurisprudenziale. Il diritto all’immagine della P.A. trova fondamento negli artt. 2, 54, 97 e 98 Cost.; la sua elaborazione pretoria risale alle Sezioni riunite n. 10/QM/2003 e ha ricevuto consacrazione normativa nell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. La Corte costituzionale n. 355/2010 aveva letto la disposizione nel senso di circoscrivere l’azione ai soli delitti del Capo I, Titolo II, Libro II, cod. pen.; su quella linea si erano attestate le Sezioni riunite con la sentenza n. 8/QM/2015.
Il quadro muta con il codice della giustizia contabile. L’art. 4, comma 2, all. 3 stabilisce che, quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate, il riferimento si intende operato ai corrispondenti istituti del codice. Poiché l’art. 7 legge n. 97/2001 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. g), il Collegio ritiene che il rinvio dell’art. 17, comma 30-ter, debba considerarsi mobile e oggi riferito all’art. 51, comma 7, cod. giust. cont., la cui formula è più ampia e abbraccia i delitti commessi a danno delle amministrazioni.
La Corte valorizza gli indici della volontà del legislatore: la legge delega n. 124/2015, che demanda il riordino della disciplina processuale della giurisdizione contabile; il parere delle Commissioni parlamentari del 3 agosto 2016, che subordina il parere favorevole all’inserimento della disposizione nella formulazione poi approvata; la scelta di prevedere la rilevabilità d’ufficio della nullità per carenza dei presupposti di proponibilità. Concordano la Corte costituzionale n. 123/2023, che ha riconosciuto la sostituzione dell’art. 7 ad opera dell’art. 51, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 5534/2022; Cass. pen. n. 24050/2024).
Da ultimo, il Collegio esclude ogni torsione sanzionatoria e ribadisce la natura di danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cod. civ.; esclude il danno in re ipsa, richiedendo allegazione e prova rigorose, anche per presunzioni, dell’evento di danno e del pregiudizio risarcibile. Il quesito è risolto nel senso dell’interpretazione estensiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2059 c.c. – Danni non patrimoniali
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere