Partecipazione indiretta in società innovativa: parere parzialmente negativo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 12 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza la propria partecipata a acquisire una partecipazione in una società già costituita è soggetto al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, poiché determina in capo all’ente una partecipazione indiretta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P. Il giudizio della Corte dei conti ha natura di parere e non preclude l’operazione, ma impone all’amministrazione, in caso di esito in tutto o in parte negativo, una motivazione rafforzata e la pubblicazione delle ragioni del dissenso. L’atto deve contenere analitica motivazione su funzionalizzazione, indispensabilità dello strumento societario, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Restano fuori dal sindacato le operazioni meramente programmatorie, quali la futura ricapitalizzazione non ancora deliberata.
Il Fatto
Il Comune trasmetteva alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui autorizzava la propria partecipata, società a controllo pubblico congiunto gestore del servizio integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimale, a acquisire il 34% del capitale di una società già costituita, la quale deteneva il progetto di un impianto di ossidazione termica basato su tecnologia innovativa. L’operazione avrebbe comportato, in capo all’ente, una partecipazione indiretta nella società progetto.
La Sezione avviava istruttoria, rilevando l’assenza di allegati, chiedeva chiarimenti sulla consultazione pubblica e sull’omesso parere dell’organo di revisione; l’ente riscontrava rappresentando di non aver acquisito tale parere. La questione giungeva così all’esame collegiale per la verifica di conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 T.U.S.P.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione di controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: il parere non ha effetti preclusivi, ma sottopone a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione. L’atto rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P., poiché determina una partecipazione indiretta; resta estranea al sindacato la futura ricapitalizzazione, di natura meramente programmatoria.
Sui profili formali, la Sezione rileva la mancata acquisizione del parere dell’organo di revisione ex art. 239 T.U.E.L., obbligatorio e a motivazione rinforzata. Tale carenza costituisce un vulnus procedimentale: il parere postumo non sana la delibera e la mancanza o invalidità dell’atto deliberativo determina l’inefficacia dell’atto di acquisto ex art. 8, comma 2, T.U.S.P. La Corte rileva inoltre che la consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, T.U.S.P. non è stata assolta: l’iniziativa evocata dall’ente non consentiva alla comunità di contribuire sul contenuto dello schema di atto.
Nel merito, l’onere di funzionalizzazione è superato, poiché l’oggetto sociale della società progetto è riconducibile alla produzione di servizi di interesse generale. Non è invece pienamente assolto l’onere di indispensabilità: la società pubblica ha oggetto sociale analogo a quello della società progetto; l’ente detiene già partecipazioni in società con attività similari, con possibile contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), T.U.S.P.; la delibera stessa dà conto della possibilità di usufruire dei servizi dell’impianto come “cliente” invece che come “socio”, dimostrando la non infungibilità dello strumento societario.
Anche sul piano economico la motivazione è carente. Il PEF presenta criticità: avvio dell’esercizio ipotizzato in termini non coincidenti con la relazione istruttoria, tecnologia innovativa non ancora applicata su scala industriale, assenza di analisi di sensitività, sottostima delle manutenzioni, mancanza di spese di mantenimento e di alcune voci di costo. Sul piano soggettivo, manca il parere dell’organo di revisione, che avrebbe consentito un quadro informativo più completo.
Sulla convenienza economica, le analisi si fondano sui dati del PEF già segnalati come critici. La Corte conclude con parere parzialmente negativo, ricordando che l’amministrazione può procedere egualmente con motivazione analitica e pubblicazione delle ragioni del dissenso.
Nota della Redazione
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