Inammissibile il quesito sugli incentivi tecnici per carenza di contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 88 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I quesiti che non sollecitano l’interpretazione di norme recanti limiti o divieti di carattere finanziario strumentali al raggiungimento di obiettivi di contenimento della spesa non rientrano nell’ambito oggettivo della funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. La mera incidenza sul bilancio dell’ente di un emolumento accessorio, come gli incentivi per funzioni tecniche, non è sufficiente a ricondurre la richiesta alla materia della contabilità pubblica. La funzione consultiva non può estendersi a qualsiasi attività amministrativa con riflessi finanziario-patrimoniali, né tradursi in una consulenza generale che immetta la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali. Il quesito che presuppone l’interpretazione di disposizioni estranee alla contabilità pubblica, per di più rimesse all’autonomia regolamentare dell’ente, è pertanto oggettivamente inammissibile.
Il Fatto
Il Sindaco di un ente locale si rivolge alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia formulando due quesiti sull’interpretazione dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 45 d.lgs. n. 36/2023. Il primo chiede se nella base di calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche possa comprendersi anche l’importo necessario all’acquisizione immobiliare propedeutica alla realizzazione dell’opera, al fine di incentivare la gestione della procedura espropriativa.
Il secondo domanda se tra i servizi di particolare complessità incentivabili, in assenza di indici ulteriori rispetto all’importo, rientrino i servizi ad esecuzione continuativa o periodica di importo annuo inferiore a 500.000 euro che superino tale soglia in ragione della durata pluriennale. L’ente dichiara di voler così determinare il trattamento accessorio del personale tecnico.
La Motivazione della Corte
La Sezione premette che l’accesso alla funzione consultiva richiede un preliminare scrutinio di ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo. L’istanza è ammissibile sotto il primo profilo, essendo presentata da uno degli enti territoriali legittimati e sottoscritta dal relativo legale rappresentante.
Il quesito è invece inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché non è riconducibile all’ambito della contabilità pubblica. Le questioni sollevate — l’individuazione dell’importo posto a base delle procedure di affidamento e la perimetrazione dei servizi di particolare complessità — trovano soluzione testuale nelle disposizioni che l’ente dimostra di conoscere. Tali norme non contengono limiti o divieti finanziari finalizzati al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, né i riflessi economici sul bilancio derivanti dal pagamento degli incentivi legittimano l’intervento consultivo.
La Corte richiama la Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, secondo cui la materia della contabilità pubblica non può ridursi alla tenuta delle scritture contabili, ma non può neppure investire qualsiasi attività dell’ente che abbia riflessi finanziario-patrimoniali. Diversamente, le Sezioni regionali diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali e la Corte verrebbe inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando l’attività su cui è chiamata a esercitare un controllo esterno e neutrale. Nello stesso senso le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010.
La Sezione ricorda che la nozione dinamica di contabilità pubblica può ricomprendere anche materie distinte, ma solo per le questioni che riflettono l’interpretazione di norme recanti limiti e divieti finanziari strumentali a specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando invece vengono in rilievo disposizioni di altro plesso ordinamentale, il quesito resta fuori dall’ambito oggettivo delineato dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003.
Nel caso concreto manca la specializzazione funzionale che caratterizza la Corte in questa sede, come dimostra il fatto che l’ordinamento attribuisce ad altre Istituzioni compiti di supporto alle stazioni appaltanti in materia di contratti pubblici, mentre ogni presa di posizione impingerebbe nelle pretese patrimoniali dei dipendenti, rimesse ad altro giudice. Le tematiche proposte presentano, quindi, meri riflessi finanziari, inidonei a ricondurle alla contabilità pubblica, e sollecitano una non consentita consulenza generale a favore dell’ente, cui spetta il potere di regolamentare l’erogazione di tali vantaggi economici ai sensi dell’art. 12 legge n. 241/1990. L’inammissibilità oggettiva preclude l’esame nel merito.
Nota della Redazione
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