Conto giudiziale: partecipazione azionaria svalutata oltre zero e irregolarità senza responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 96 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella redazione del conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni, il valore delle partecipazioni va determinato secondo il metodo del patrimonio netto indicato al punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011. Quando il patrimonio netto della società partecipata è negativo, la partecipazione si azzera e non può essere iscritta con valore di segno negativo. L’irregolarità del conto giudiziale non comporta di per sé responsabilità dell’agente contabile: manca qualsiasi automatismo tra dichiarazione di irregolarità e mancato discarico. La rettifica del conto consegue all’accertata violazione del principio contabile applicato, ma non si traduce in condanna in assenza di ammanco contestato e provato.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione dei titoli azionari per l’anno 2017 di un agente contabile di un Comune. Nel conto giudiziale il valore della partecipazione in una società per azioni al 31 dicembre 2017, calcolato con il metodo del patrimonio netto, era stato indicato in un importo di segno negativo.
La Procura contabile ha rilevato che l’iscrizione in negativo non risponde a una corretta applicazione del principio contabile, perché il patrimonio netto della partecipata era inferiore a zero. Ha quindi chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto e la sua rettifica, dovendo la partecipazione essere iscritta a valore zero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio si sofferma anzitutto sul quadro delle fonti. Il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011 è stato aggiornato con un decreto ministeriale del 2017, applicabile al conto redatto in quella annualità. La sentenza esamina il dubbio di coerenza di tale disciplina con il regime della delega, posto che l’art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo rinvia a un aggiornamento affidato a strutture ministeriali, mentre la legge delega n. 42 del 2009 non prevede espressamente il ricorso alla subdelega.
La Corte richiama gli artt. 76 e 77 Cost. e osserva che il decreto correttivo si fonda proprio sulla disposizione che non trova ancoraggio nella legge di delega, in relazione ai principi e criteri direttivi, al perimetro materiale e al limite temporale.
Tale profilo, tuttavia, non assume rilievo decisivo. La disposizione applicata nel caso concreto — il riporto a zero del valore contabile in luogo dell’indicazione in negativo — si presta a essere qualificata come mera disposizione di coordinamento tecnico. Non risulta quindi posta in difformità rispetto al criterio dell’art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 42 del 2009, che in una materia ad alto tasso specialistico non esclude aggiustamenti tecnici dell’esecutivo. La Corte richiama al riguardo Corte cost. n. 127/1981 e Corte cost. n. 106/1967.
Il Collegio riserva però una precisazione: qualora fosse ravvisabile un’incidenza della fonte amministrativa su ambiti già coperti da disciplina legislativa, il giudice potrebbe pervenire a diversa valutazione sulla non implausibilità di una questione di legittimità costituzionale.
Nel merito, la Corte conferma che non risponde a corretta applicazione del principio contabile l’indicazione di un valore negativo quando il patrimonio netto della partecipata è minore di zero. Richiamate le ordinanze nn. 21 e 22 del 2022 della stessa Sezione, il conto è dichiarato irregolare sotto questo aspetto.
L’irregolarità non comporta però responsabilità dell’agente contabile. Non è stata contestata né provata alcuna ipotesi di ammanco e non sussiste automatismo tra dichiarazione di irregolarità e mancato discarico, come già affermato con riferimento all’art. 30, comma 2, del R.D. n. 1038/1933 e ora compatibile con l’art. 149, comma 3, c.g.c.. Il Collegio richiama sul punto Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Molise nn. 38/2012, 42/2015, 66/2017, Sez. giurisdiz. Calabria n. 274/2021 e Sez. giurisdiz. Marche n. 15/2022: un conto irregolare non implica necessariamente la condanna del contabile, che può essere discaricato.
Nota della Redazione
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