Controllo preventivo, illegittima la garanzia definitiva calcolata sulla circolare ministeriale (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 43 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità sugli atti delle stazioni appaltanti, la lex specialis di gara prevale sulla circolare ministeriale richiamata solo genericamente e sui chiarimenti resi in sede di procedura. I chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili soltanto se illustrano regole già formate, senza modificarle: in caso di contrasto prevale il tenore letterale della clausola. È pertanto illegittimo il decreto di approvazione della concessione che quantifica la garanzia definitiva in misura inferiore a quella prescritta dall’art. 24 del disciplinare, che rinvia all’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. Parimenti illegittimo è l’atto adottato senza una verifica completa dei requisiti generali dell’aggiudicatario, emergendo dal casellario giudiziale elementi potenzialmente incidenti sull’art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, non valutati in sede amministrativa.
Il Fatto
Il Direttore Marittimo della Direzione Marittima di Reggio Calabria, con decreto prot. n. 4 del 30 gennaio 2025, approvava la concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia per l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada, a seguito di procedura di gara e per una durata di quindici anni.
L’Ufficio di controllo ha formulato un rilievo istruttorio, chiedendo chiarimenti sulla misura della garanzia definitiva e sulle modalità di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario. L’Amministrazione ha risposto, ma sono residue perplessità: la documentazione trasmessa era incompleta e la garanzia risultava quantificata in modo difforme dal disciplinare. Di qui il deferimento al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina due profili: la misura della garanzia definitiva e la verifica dei requisiti. Quanto al primo, l’atto di concessione richiamava una garanzia di € 126.768,71, pari allo 0,75% del valore della concessione. L’Amministrazione giustificava il calcolo invocando la circolare ministeriale n. 11/2019, che indica l’1,5%, ulteriormente ridotto del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.
La Corte rileva che l’art. 24 del disciplinare rinvia, per misure e modalità della garanzia definitiva, esclusivamente all’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, che prescrive una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con le riduzioni del citato art. 106, comma 8. L’importo contrattuale ammonta a € 16.902.495. Il richiamo alla circolare, contenuto negli atti di gara, è ritenuto generico ovvero riferito a specifiche previsioni diverse dalla garanzia definitiva.
Non convincono i chiarimenti resi dalla stazione appaltante: secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato, sez. V, n. 4758 del 2020 e Cons. Stato n. 1350 del 2025 — i chiarimenti non possono modificare la disciplina cristallizzata nella lex specialis. Anzi, il tenore del chiarimento rivela una valutazione innovativa di congruità, non una semplice illustrazione delle regole di gara. Ne deriva l’illegittimità dell’atto di approvazione.
Sul secondo profilo, il certificato del casellario giudiziale acquisito il 27 marzo 2025 evidenzia elementi potenzialmente incidenti sull’art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 — non riconducibili all’art. 96, comma 10 — non oggetto di istruttoria. La verifica dei requisiti generali risulta quindi incompleta. I vizi non inficiano gli atti antecedenti la stipula: la stazione appaltante potrà procedere a nuova stipula, previa verifica del possesso dei requisiti anche alla luce del principio di continuità.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, rifiuta il visto e la conseguente registrazione del decreto.
Nota della Redazione
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